Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.6 disciplina generale |
Data: | 26/01/1963 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. E' prorogato fino al 31 dicembre 1963 il termine stabilito con la legge 20 dicembre 1961, n. 1310, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1963 |
§ 58.6.4d - Legge 26 gennaio 1963, n. 32.
Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.
(G.U. 7 febbraio 1963, n. 35).
E' prorogato fino al 31 dicembre 1963 il termine stabilito con la
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1963.