Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.6 disciplina generale |
Data: | 20/11/1951 |
Numero: | 1323 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, e il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, sono ratificati con le modificazioni seguenti |
Art. 2. L'indennità di contingenza, prevista dal decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, di cui all'art. 1, e dalla tabella allegata al decreto stesso, per i portieri che [...] |
§ 58.6.3a - Legge 20 novembre 1951, n. 1323 [1].
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente corresponsione della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani; e del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, concernente aumento della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.
(G.U. 13 dicembre 1951, n. 286).
Il
L'indennità di contingenza, prevista dal
[1] Con sentenza 18 novembre 1970, n. 161, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della presente legge, nella parte relativa alla misura dell'indennità di contingenza dovuta ai portieri.