§ 58.6.3a - Legge 20 novembre 1951, n. 1323 .
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente corresponsione della indennità di contingenza ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:20/11/1951
Numero:1323


Sommario
Art. 1.      Il decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, e il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, sono ratificati con le modificazioni seguenti
Art. 2.      L'indennità di contingenza, prevista dal decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, di cui all'art. 1, e dalla tabella allegata al decreto stesso, per i portieri che [...]


§ 58.6.3a - Legge 20 novembre 1951, n. 1323 [1].

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente corresponsione della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani; e del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, concernente aumento della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

(G.U. 13 dicembre 1951, n. 286).

 

 

     Art. 1.

     Il decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, e il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, sono ratificati con le modificazioni seguenti.

 

          Art. 2.

     L'indennità di contingenza, prevista dal decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, di cui all'art. 1, e dalla tabella allegata al decreto stesso, per i portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e per i lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è aumentata, a decorrere dal 1° luglio 1951, nella misura del 40 per cento, computata sull'ammontare risultante dall'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460.


[1] Con sentenza 18 novembre 1970, n. 161, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della presente legge, nella parte relativa alla misura dell'indennità di contingenza dovuta ai portieri.