| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 58. Lavoro | 
| Capitolo: | 58.6 disciplina generale | 
| Data: | 23/12/1949 | 
| Numero: | 949 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Le disposizioni del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303, concernente la conservazione del posto ai lavoratori delle classi 1924 e successive, chiamati alle armi per servizio di leva, [...] | 
| Art. 2. Per i lavoratori che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo precedente, i quali abbiano ultimato il servizio di prima nomina anteriormente alla entrata in vigore della presente legge [...] | 
| Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. | 
§ 58.6.29 - Legge 23 dicembre 1949, n. 949.
Conservazione del posto per i lavoratori richiamati alle armi per completare i corsi allievi ufficiali o compiere il servizio di prima nomina interrotti a causa degli avvenimenti dell'8 settembre 1943.
(G.U. 30 dicembre 1949, n. 300).
     Le disposizioni del 
     Per i lavoratori che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo precedente, i quali abbiano ultimato il servizio di prima nomina anteriormente alla entrata in vigore della presente legge il termine previsto dall'art. 3 del 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.