| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 58. Lavoro | 
| Capitolo: | 58.6 disciplina generale | 
| Data: | 10/09/1923 | 
| Numero: | 1957 | 
| Sommario | 
| Art. 1. E' approvata la tabella annessa al presente decreto e vista d'ordine Nostro dal Ministro proponente, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali, per necessità imposte da esigenze [...] | 
| Art. 2. L'orario massimo di lavoro non può superare le 10 ore al giorno e le ore 60 settimanali nei periodi stabiliti per ciascuna industria o lavorazione, salvo le maggiori limitazioni di orario [...] | 
| Art. 3. Le limitazioni di orario di cui al precedente articolo non si applicano per le industrie o lavorazioni comprese nella tabella quando la facoltà di superare l'orario massimo normale di lavoro sia [...] | 
§ 58.6.5 - R.D. 10 settembre 1923, n. 1957.
Approvazione della tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro.
(G.U. 28 settembre 1923, n. 228).
E' approvata la tabella annessa al presente decreto e vista d'ordine Nostro dal Ministro proponente, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali, per necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali, è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali, per i periodi per ciascuna industria in essa determinati.
L'orario massimo di lavoro non può superare le 10 ore al giorno e le ore 60 settimanali nei periodi stabiliti per ciascuna industria o lavorazione, salvo le maggiori limitazioni di orario previste nella tabella stessa.
     Le limitazioni di orario di cui al precedente articolo non si applicano per le industrie o lavorazioni comprese nella tabella quando la facoltà di superare l'orario massimo normale di lavoro sia consentita da concordati stipulati tra le parti interessate a norma e per gli effetti dell'art. 4 del 
Tabella indicante le lavorazioni per le quali, per necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali, è consentita la facoltà di superare le ore otto giornaliere o le quarantotto settimanali per i periodi per ciascuna industria determinati (art. 4 del regio 
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						 N. d'ordine  | 
					
						 Industrie e generi di lavorazione per cui è consentita la facoltà suddetta  | 
					
						 Periodo per il quale è consentito di superare i limiti di orario sopraindicati  | 
				
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						 1  | 
					
						 Industrie di costruz. edilizie, stradali ed idrauliche (per il personale addetto ai lavori all'aperto  | 
					
						 4 mesi all'anno.  | 
				
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						 2  | 
					
						 Industrie dei laterizi a mano e a macchina  | 
					
						 4 mesi all'anno fermo restando il disposto della voce n. 27 della presente tabella [1]  | 
				
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						 3  | 
					
						 Miniere e cave di alta montagna (oltre i 1.000 metri) (per tutto il personale).  | 
					
						 6 mesi all'anno.  | 
				
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						 4  | 
					
						 Fabbriche e depositi di birra (per il personale addetto all'imbottigliamento, alla spedizione e alla distribuzione).  | 
					
						 3 mesi all'anno.  | 
				
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						 5  | 
					
						 Fabbriche e depositi di acque gazzose (per il personale addetto all'imbottigliamento, alla spedizione e alla distribuzione).  | 
					
						 3 mesi all'anno.  | 
				
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						 6  | 
					
						 Saline (per il personale addetto alla raccolta del sale).  | 
					
						 4 mesi all'anno.  | 
				
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						 7  | 
					
						 Fabbriche di conserva di pomodoro (per tutto il personale addetto alla lavorazione del prodotto fresco).  | 
					
						 3 mesi all'anno.  | 
				
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						 8  | 
					
						 Fabbriche di conserve alimentari vegetali (per tutto il personale addetto alla lavorazione del prodotto fresco).  | 
					
						 3 mesi all'anno.  | 
				
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						 9  | 
					
						 Industria enologica (per il personale addetto alle operazioni di trasporto, pigiatura, travasamento e cottura del mosto).  | 
					
						 Settembre, ottobre, novembre.  | 
				
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						 10  | 
					
						 Industrie della lavorazione del pesce fresco (per il personale addetto alla lavorazione del pesce fresco).  | 
					
						 Per tutto il periodo della lavorazione del pesce e non oltre i 6 mesi all'anno [2] .  | 
				
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						 11  | 
					
						 Cantieri di costruzione, riparazione e demolizione di navi all'aperto (per il personale addetto ai lavori all'aperto).  | 
					
						 4 mesi all'anno.  | 
				
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						 12  | 
					
						 Opifici azionati esclusivamente dall'acqua e suscettibili di essere arrestati per siccità od inondazioni (per tutto il personale).  | 
					
						 4 mesi all'anno.  | 
				
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						 13  | 
					
						 Lavanderie (per il solo personale addetto allo stendaggio all'aperto).  | 
					
						 4 mesi all'anno.  | 
				
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						 14  | 
					
						 Laboratori per vestiario che hanno periodi di stagione morta e di forti ordinazioni (per tutto il personale).  | 
					
						 3 mesi all'anno.  | 
				
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						 15  | 
					
						 Industria meccanica-metallurgica (per il personale addetto alla preparazione del materiale enologico, del materiale per le fabbriche di birra e delle macchine agricole).  | 
					
						 2 mesi all'anno.  | 
				
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						 16  | 
					
						 Industria acetati e derivati (personale addetto ai lavori estivi nelle foreste per provvedere legna da distillare: taglio boschi e trasporti funicolari).  | 
					
						 5 mesi all'anno.  | 
				
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						 17  | 
					
						 Industria superfosfati (per gli operai addetti ai lavori di preparazione e spedizione).  | 
					
						 3 mesi all'anno.  | 
				
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						 18  | 
					
						 Industria olearia (per il personale, addetto al lavoro delle sanse).  | 
					
						 5 mesi all'anno: da novembre a marzo.  | 
				
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						 19  | 
					
						 Industria dei cappelli da signora (per tutto il personale).  | 
					
						 3 mesi all'anno.  | 
				
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						 20  | 
					
						 Industria dei berretti (per tutto il personale).  | 
					
						 3 mesi all'anno.  | 
				
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						 21  | 
					
						 Industria dei cappelli di paglia (per tutto il personale).  | 
					
						 3 mesi all'anno.  | 
				
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						 22  | 
					
						 Industria degli zuccheri (per tutto il personale addetto ai lavori nel periodo di campagna).  | 
					
						 3 mesi all'anno.  | 
				
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						 23  | 
					
						 Industrie in genere che partecipino ad esposizioni (per tutto il personale).  | 
					
						 1 mese prima dell'apertura dell'esposizione.  | 
				
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						 24  | 
					
						 Industria mineraria (per il personale addetto ai lavori di escavazione a mezzo di pale a vapore ed a tutti i lavori esterni).  | 
					
						 3 mesi all'anno - orario massimo di 9 ore giornaliere di 56 ore settimanali.  | 
				
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						 25  | 
					
						 Industrie con lavoro a processo continuo a tripla squadra (per tutti gli operai di squadra).  | 
					
						 56 ore per una settimana nel ciclo di tre settimane, ferma restando la media di 48 ore settimanali.  | 
				
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						 26  | 
					
						 Industrie tessili: (per gli operai addetti ai lavori di tintoria, stamperia, candeggio, appretto e finissaggio).  | 
					
						 60 ore settimanali per un periodo massimo di tre mesi, ferma restando nell'anno la media di 48 ore settimanali.  | 
				
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						 (per gli operai addetti ad altri reparti).  | 
					
						 Orario ripartito su tre mesi con un massimo settimanale di ore 60, ferma restando la media di 48 ore settimanali.  | 
				
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						 27  | 
					
						 Industria laterizi (per gli operai addetti al riparto cave).  | 
					
						 60 ore settimanali per un periodo massimo di tre mesi, ferma restando nell'anno la media 48 ore settimanali.  | 
				
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						 28  | 
					
						 Industrie del cemento (per gli operai addetti al riparto cave).  | 
					
						 
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						 29  | 
					
						 Industrie e generi di lavorazione indicati nelle tabelle A e B annesse al regolam. 8 agosto 1908, n. 559 per l'applicazione della   | 
					
						 Qualora ai precedenti numeri della presente tabella non siano già previste più favorevoli concessioni, per tutti i generi di lavori contemplati nelle tabelle A e B controcitate si intende accordata la facoltà di superare l'orario massimo normale fino al limite di 56 ore settimanali per i periodi rispettivamente stabiliti nelle tabelle medesime.  | 
				
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						 30  | 
					
						 Aziende per l'esercizio di impianti idrovoli per la bonifica dei terreni limitatamente al personale necessario per il funzionamento, la riparazione e la pulizia degli impianti e agli operai addetti ai servizi annessi.  | 
					
						 5 mesi all'anno [3] .  | 
				
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						 31  | 
					
						 Stabilimenti per la raccolta e compressione dell'acido carbonico sorgente dal suolo.  | 
					
						 3 mesi all'anno [4] .  | 
				
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						 32  | 
					
						 Fabbriche di ghiaccio artificiale (per tutto il personale).  | 
					
						 4 mesi all'anno, da giugno a settembre [5] .  | 
				
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						 33  | 
					
						 Industria olearia (per il personale addetto alla lavorazione delle olive allo stato fresco).  | 
					
						 4 mesi all'anno, da novembre a tutto febbraio [6] .  | 
				
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						 34  | 
					
						 Corderie esercitate all'aperto.  | 
					
						 4 mesi all'anno [7] .  | 
				
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						 35  | 
					
						 Industria agrumaria (per gli addetti alle operazioni di cernita, confezione e imballaggio).  | 
					
						 3 mesi all'anno [8] .  | 
				
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						 36  | 
					
						 Industria dei derivati agrumari (fabbriche di citrato di calcio, grocotto, scorze in salamoia, estrazione di essenze), per tutto il personale addetto.  | 
					
						 mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e dicembre [9] .  | 
				
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						 37  | 
					
						 Molluschicoltura (per tutto il personale addetto alla coltivazione).  | 
					
						 5 mesi all'anno; orario massimo di 10 ore giornaliere e 60 settimanali ferma restando la media di 48 ore settimanali durante l'anno solare [10] .  | 
				
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						 38  | 
					
						 Industria casearia (per il personale addetto alla produzione).  | 
					
						 4 mesi all'anno [11] .  | 
				
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						 39  | 
					
						 Lavorazione e preparazione in genere per la spedizione di frutta e verdure fresce ed essicate.  | 
					
						 4 mesi all'anno [12] .  | 
				
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						 40  | 
					
						 Montaggio, manutenzione ed incastellatura di cartelli ed avvisi per pubblicità all'aperto.  | 
					
						 4 mesi all'anno [13] .  | 
				
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						 41  | 
					
						 Estrazione della colla da pelli, da ossa e da osseina.  | 
					
						 3 mesi all'anno [14] .  | 
				
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						 42  | 
					
						 Trebbiatura (per il personale tecnico addetto alle locomobili).  | 
					
						 60 ore settimanali per il periodo massimo di mesi 5 ferma restando nell'orario la media di 48 ore settimanali [15] .  | 
				
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						 43  | 
					
						 Industrie elettrochimiche ed elettrometallurgiche che consumano annualmente non meno di 10 milioni di Kwh. di energia elettrica, quando siano soggette ad interruzioni di attività per un periodo non inferiore a 4 mesi all'anno ed usufruiscono per non meno di 4 mesi all'anno di energia elettrica fornita con ribassi di tariffa superiori del 50% di quella normale.  | 
					
						 Per il periodo in cui è effettuata la fornitura a tariffa ridotta ed in ogni caso per non più di 6 mesi all'anno, previo riconoscimento da parte dell'Ispettorato corporativo delle condizioni previste dal presente decreto [16].  | 
				
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						 44  | 
					
						 Fabbricazione delle ceste per fiori.  | 
					
						 3 mesi all'anno nel periodo dal novembre all'aprile [17].  | 
				
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						 45  | 
					
						 Industria delle utilizzazioni boschive comprese le operazioni effettuate con gli impianti mobili che funzionano in bosco durante l'attività di abbattimento di singoli lotti boschivi.  | 
					
						 6 mesi all'anno [18].  | 
				
[1] Voce così modificata dall'art. 1 del 
[2] Voce così modificata dall'art. 2 del 
[3] Voce aggiunta dall'art. 3 del 
[4] Voce aggiunta dall'art. 3 del 
[5] Voce aggiunta dall'art. 3 del 
[6] Voce aggiunta dall'art. 3 del 
[7] Voce aggiunta dall'art. 3 del 
[8] Voce aggiunta dall'art. 3 del 
[9] Voce aggiunta dall'art. 3 del 
[10] Voce aggiunta dall'art. unico del 
[11] Voce aggiunta dall'art. unico del 
[12] Voce aggiunta dall'art. unico del 
[13] Voce aggiunta dall'art. unico del 
[14] Voce aggiunta dall'art. unico del 
[15] Voce aggiunta dall'art. unico del 
[16] Voce aggiunta dal 
[17] Voce aggiunta dal 
[18] Voce aggiunta dal