Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.11 università |
Data: | 07/02/2002 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all'art. 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 |
Art. 2. Differimento del termine della procedura di negoziazione del prezzo dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento. |
Art. 3. Modificazione dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. |
Art. 4. Disposizioni in materia di Università. |
Art. 5. Proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 57.11.288 - D.L. 7 febbraio 2002, n. 8 [1] .
Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa
(G.U. 11 febbraio 2002, n. 35)
Art. 1. Modifica all'art. 15-bis del
1. Al comma 3 dell'art. 15-bis del
Art. 2. Differimento del termine della procedura di negoziazione del prezzo dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento.
1. Al comma 19 dell'articolo 85 della
Art. 3. Modificazione dell'articolo 16-ter del
1. Al comma 1 dell'articolo 16-ter del
2. Il Ministro della salute provvede alla ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse di cui all'articolo 92, comma 5, della
Art. 4. Disposizioni in materia di Università.
1. All'articolo 6, comma 6, della
2. Gli statuti delle Università disciplinano l'elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione [4].
3. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 107, della
Art. 5. Proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa.
1. In deroga all'articolo 3, comma 1, del
Art. 6. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della
[5] Comma così sostituito dalla legge di conversione.