§ 57.11.11B - Legge 29 aprile 1976, n. 238.
Modifica della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, per la configurazione autonoma dell'insegnamento della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:29/04/1976
Numero:238


Sommario
Art. 1.      La tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è modificata nel senso che l'insegnamento fondamentale di "clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale)" è [...]
Art. 2.      Il personale docente, di ruolo o incaricato stabilizzato, dell'insegnamento di "psichiatria", ove esista, viene assegnato all'insegnamento di "clinica psichiatrica".
Art. 3.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto a decorrere dall'anno accademico successivo alla entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.      Alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.


§ 57.11.11B - Legge 29 aprile 1976, n. 238. [1]

Modifica della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, per la configurazione autonoma dell'insegnamento della psichiatria e della neurologia.

(G.U. 15 maggio 1976, n. 128)

 

     Art. 1.

     La tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è modificata nel senso che l'insegnamento fondamentale di "clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale)" è sostituito dai due insegnamenti fondamentali di "clinica neurologica (semestrale)" e di "clinica psichiatrica (semestrale)".

     Il numero complessivo degli esami necessari per l'ammissione alle prove di laurea in medicina e chirurgia rimane immodificato.

     Nell'ordinamento didattico universitario è soppresso l'insegnamento complementare di "psichiatria".

 

          Art. 2.

     Il personale docente, di ruolo o incaricato stabilizzato, dell'insegnamento di "psichiatria", ove esista, viene assegnato all'insegnamento di "clinica psichiatrica".

     Il personale docente, di ruolo o incaricato stabilizzato, dell'insegnamento di "clinica delle malattie nervose e mentali" viene assegnato all'insegnamento di "clinica neurologica", ovvero qualora non si verifichi l'ipotesi di cui al comma precedente, ad uno dei due nuovi insegnamenti, a domanda.

     Sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto a decorrere dall'anno accademico successivo alla entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4.

     Alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.