§ 57.11.67 - D.P.R. 26 ottobre 1967, n. 1158.
Approvazione, con modificazioni, del nuovo statuto dell'Università italiana per stranieri di Perugia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:26/10/1967
Numero:1158


Sommario
Art. 1.  Denominazione e scopi.
Art. 2.  Regime economico e finanziario.
Art. 3.  Organi.
Art. 4.  Il rettore.
Art. 5.  Consiglio d'amministrazione.
Art. 6.  Attribuzioni del consiglio di amministrazione.
Art. 7.  Consiglio accademico.
Art. 8.  Attribuzioni del Consiglio accademico.
Art. 9.  Direttore dei corsi.
Art. 10.  Corsi.
Art. 11.  Docenti.
Art. 12.  Studenti.
Art. 13.  Attestazioni di frequenza e profitto.
Art. 14.  Tasse di iscrizione, di esami e di diploma.
Art. 15.  Relazione.
Art. 16.  Bilanci.
Art. 17.  Regolamenti.
Art. 18.  Disposizione transitoria.


§ 57.11.67 - D.P.R. 26 ottobre 1967, n. 1158.

Approvazione, con modificazioni, del nuovo statuto dell'Università italiana per stranieri di Perugia.

(G.U. 13 dicembre 1967, n. 310)

 

 

     Art. 1.

     E' approvato il nuovo statuto della Università italiana per stranieri di Perugia, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione, con le modifiche indicate nel successivo art. 2.

 

     Art. 2.

 

     Art. 4 (rettore). -Il primo comma è così modificato: "Il rettore è eletto dal consiglio di amministrazione e dal consiglio accademico in seduta congiunta a maggioranza assoluta dagli aventi diritto al voto".

 

     Art. 5 (consiglio di amministrazione). -E' soppresso il punto 6. Il comma 5 è modificato come appresso: "II direttore amministrativo assolve le funzioni di segretario e partecipa, con diritto di voto, alla seduta del consiglio di amministrazione, con esclusione dalla seduta in cui il consiglio di amministrazione delibera sulla nomina del direttore amministrativo".

 

     Art. 7 (consiglio accademico). -Il punto a) è modificato come segue: "da tre professori universitari di ruolo che abbiano insegnato nei corsi di alta cultura, designati dalla 1a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione della università".

 

     Art. 18 (disposizione transitoria). -E' soppresso.

 

Schema di statuto dell'Università italiana per stranieri approvato dal consiglio direttivo dell'Università nell'adunanza del 23 aprile 1966.

 

     Art. 1. Denominazione e scopi.

     L'Università italiana per stranieri, istituita in Perugia con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, ha lo scopo di diffondere, mediante speciali corsi rivolti a studenti stranieri, la conoscenza dell'Italia in tutte le sue manifestazioni culturali: la lingua, la letteratura, la storia, le arti, il pensiero filosofico e scientifico, le tradizioni popolari e i costumi, le istituzioni politiche e sociali.

     Essa ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti delle leggi vigenti, è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione ed è regolata dal presente statuto.

 

          Art. 2. Regime economico e finanziario.

     L'Università italiana per stranieri trae i mezzi necessari al suo funzionamento:

     1) dai contributi:

     a) dello Stato;

     b) del comune di Perugia;

     c) della provincia di Perugia;

     d) della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia;

     e) dell'Azienda autonoma turismo di Perugia;

     f) di altri enti e di privati;

     2) dai proventi delle tasse di iscrizione, d'esame e di diploma degli studenti.

     I contributi degli enti contemplati alle lettere b), c), d) ed e) del presente articolo saranno fissati con apposite convenzioni.

 

          Art. 3. Organi.

     Sono organi dell'Università italiana per stranieri:

     1) il rettore;

     2) il consiglio di amministrazione;

     3) il consiglio accademico.

 

          Art. 4. Il rettore.

     Il rettore è eletto dal consiglio d'amministrazione fra i suoi componenti a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

     Dura in carica un triennio e può essere rieletto.

     Egli ha la rappresentanza legale dell'università; convoca e presiede il consiglio d'amministrazione e il consiglio accademico; dà esecuzione ai loro deliberati, dirige il funzionamento dell'università; firma gli atti e i mandati; adotta i provvedimenti d'urgenza, che dovranno essere sottoposti alla ratifica del consiglio d'amministrazione alla successiva seduta.

     Il rettore ha l'obbligo di risiedere stabilmente a Perugia.

 

          Art. 5. Consiglio d'amministrazione.

     Il consiglio d'amministrazione è costituito con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed è così composto:

     1) un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione;

     2) un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri;

     3) un rappresentante designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo;

     4) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     5) un rappresentante designato dall'Università degli studi di Perugia;

     6) un rappresentante designato dal comune di Perugia;

     7) un rappresentante designato dalla provincia di Perugia;

     8) un rappresentante designato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia;

     9) un rappresentante designato dall'Azienda autonoma turismo di Perugia;

     10) un rappresentante congiuntamente designato dagli enti e dai privati, che concorrano ciascuno con un'annua somma non inferiore a L. 500.000 e sempre che i contributi stessi raggiungano complessivamente una cifra non inferiore ai 10 milioni.

     Sono membri di diritto del consiglio d'amministrazione:

     il sindaco di Perugia;

     l'intendente di finanza di Perugia.

     Del consiglio d'amministrazione fa parte, inoltre, un componente del consiglio accademico, da questo eletto annualmente.

     Il consiglio d'amministrazione è presieduto dal rettore.

     Il direttore amministrativo assolve le funzioni di segretario.

     I membri designati durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati. Nel caso di surrogazione nel corso del triennio, il subentrante decade al termine del medesimo triennio.

 

          Art. 6. Attribuzioni del consiglio di amministrazione.

     Il consiglio d'amministrazione provvede al governo dell'università: delibera in materia di organizzazione, funzionamento e sviluppo dell'Istituto; stabilisce le norme e i regolamenti interni; delibera le spese; bandisce i concorsi; nomina il direttore amministrativo e il personale di ruolo, avventizio e incaricato; nomina gli insegnanti dei corsi superiore, medio e preparatorio; nomina su proposta del consiglio accademico, il direttore dei corsi; nomina annualmente uno dei revisori dei conti; delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

     Il consiglio d'amministrazione si riunisce in via ordinaria tre volte l'anno, nei mesi di marzo, giugno e novembre, e in via straordinaria ogni qualvolta il rettore lo ritenga necessario o un terzo dei membri ne faccia richiesta.

 

          Art. 7. Consiglio accademico.

     Il consiglio accademico viene costituito con deliberazione del consiglio d'amministrazione ed è composto:

     dal rettore, che lo presiede;

     e dai seguenti membri:

     a) da tre professori universitari di ruolo, che abbiano insegnato nei corsi di alta cultura, designati dalla 1a sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione su proposta del consiglio di amministrazione dell'università, che formulerà, per ciascun nominativo, apposite terne di nomi;

     b) dal rappresentante dell'Università degli studi di Perugia, di cui all'art. 5;

     c) da un rappresentante eletto dai docenti del corso superiore;

     d) da un rappresentante eletto dai docenti del corso medio;

     e) da un rappresentante eletto dai docenti del corso preparatorio;

     f) dal direttore dei corsi.

     Alle sedute del consiglio accademico partecipa il direttore amministrativo, che esercita le funzioni di segretario.

     I membri designati durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati. In caso di cessazione dall'incarico d'insegnamento di un rappresentante eletto di cui al precedente comma primo, lettere c), d), e), la categoria provvede alla sua sostituzione con nuova elezione. Nel caso di surrogazione nel corso del triennio, il subentrante decade al termine del medesimo triennio.

 

          Art. 8. Attribuzioni del Consiglio accademico.

     Il consiglio accademico:

     delibera in materia didattica; fissati programmi dei corsi, gli orari delle lezioni, il diario degli esami;

     propone al consiglio d'amministrazione la nomina del direttore dei corsi;

     propone annualmente al rettore i docenti dei corsi di alta cultura nomina i coordinatori dei corsi speciali e le commissioni di esami;

     dà pareri e formula proposte relative all'ordinamento dell'università;

     collabora con il rettore nei compiti di vigilanza sul funzionamento didattico.

     Il consiglio accademico si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi e in via straordinaria ogni qualvolta il rettore lo ritenga opportuno o quando almeno tre dei suoi membri ne facciano domanda motivata.

 

          Art. 9. Direttore dei corsi.

     Il direttore dei corsi, nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta del consiglio accademico, dura in carica per un triennio e può essere riconfermato.

     Al direttore dei corsi è affidata la vigilanza sul regolare svolgimento delle lezioni di tutti i corsi secondo il programma prestabilito. Egli provvede agli eventuali limitati spostamenti di orario delle lezioni dovute a causa di forza maggiore e alla momentanea sostituzione di docenti assenti, riferendone subito al rettore.

     Al termine di ogni anno accademico il direttore dei corsi consegna al rettore una relazione sullo svolgimento dei corsi, esprimendo il proprio parere sull'efficacia degli insegnamenti, nonchè sulla frequenza e assiduità degli studenti. Egli formula altresì suggerimenti e proposte per la migliore organizzazione didattica, culturale e disciplinare dei corsi e per la più proficua partecipazione ad essi degli studenti.

 

          Art. 10. Corsi.

     L'anno accademico dell'Università italiana per stranieri va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

     I corsi ordinari si distinguono in:

     1. Corsi di alta cultura italiana, vertenti sulla letteratura, la storia politica, la storia dell'arte e della musica, le antichità etrusche e italiche, la geografia, il pensiero religioso, filosofico, scientifico, giuridico. Nell'ambito dei corsi di alta cultura possono essere istituiti corsi speciali a carattere continuativo con un proprio coordinatore didattico.

     2. Corsi teorici e applicativi, di lingua, letteratura, storia e arte, che si suddividono in:

     a) corso preparatorio;

     b) corso medio;

     c) corso superiore.

 

          Art. 11. Docenti.

     I corsi di alta cultura sono affidati a docenti universitari e a personalità del mondo culturale.

     Gli altri corsi sono affidati annualmente a docenti cui sia riconosciuta speciale attitudine e provata capacità per gli insegnamenti da assumere.

 

          Art. 12. Studenti.

     Alla frequenza dei corsi sono ammessi gli stranieri di ogni nazionalità e gli italiani residenti all'estero, anche se sprovvisti di titolo di studio Per essere tuttavia ammessi a sostenere gli esami del corso superiore (art. 10, lettera c) essi dovranno esibire un titolo di studio. equipollente, almeno, a quello di una licenza di scuola secondaria italiana di grado superiore. Altri titoli particolari possono essere richiesti per l'ammissione agli esami di profitto dei corsi speciali e al diploma di cui al successivo art. 13, commi d), e).

 

          Art. 13. Attestazioni di frequenza e profitto.

     L'Università italiana per stranieri ha facoltà di rilasciare agli iscritti:

     a) "attestato di frequenza" ai corsi;

     b) "attestato di conoscenza elementare della lingua italiana" e l'"attestato di conoscenza della lingua italiana", in base al risultato degli esami prescritti al termine di ogni turno trimestrale di lezioni, rispettivamente nel corso preparatorio e nel corso medio;

     c) "diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua italiana all'estero", a coloro che avranno superato gli esami prescritti a conclusione del turno trimestrale del corso superiore;

     d) "attestato di frequenza e profitto" ai corsi speciali;

     e) "diploma di cultura in etruscologia e antichità italiche" a coloro che avendo frequentato con profitto i relativi corsi si presentino e discutano una tesi scritta di argomento scientifico, approvata da apposita commissione d'esame.

 

          Art. 14. Tasse di iscrizione, di esami e di diploma.

     Le tasse di iscrizione ai corsi di esame e di diploma sono stabilite dal consiglio d'amministrazione e notificate con il programma annuale dei corsi.

 

          Art. 15. Relazione.

     Al termine di ogni anno accademico il rettore presenta al Ministero della pubblica istruzione una relazione sullo stato e sullo sviluppo delle attività all'Università italiana per stranieri.

 

          Art. 16. Bilanci.

     Il bilancio preventivo deve essere sottoposto alla approvazione del consiglio di amministrazione entro il mese di novembre di ciascun anno.

     Il conto consuntivo viene presentato entro il 30 giugno dell'anno successivo ai due revisori, designati annualmente rispettivamente dal consiglio di amministrazione e dal Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 17. Regolamenti.

     Mediante regolamenti, da sottoporre all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, sono stabilite, rispettivamente, le norme di attuazione del presente statuto, quelle concernenti l'ordinamento interno, le norme di assunzione e di stato giuridico del personale necessario per le esigenze funzionali dell'Università italiana per stranieri.

 

          Art. 18. Disposizione transitoria.

     Alla data di entrata in vigore del presente statuto l'attuale consiglio direttivo, opportunamente integrato, assume la denominazione e le funzioni del consiglio d'amministrazione e rimane in carica unitamente al rettore-presidente, fino al termine del mandato, con la integrazione del rappresentante del consiglio accademico.