§ 57.11.5a - Legge 25 luglio 1966, n. 602.
Modifiche alla legge 21 luglio 1961, n. 685, concernente l'ammissione dei diplomati degli istituti tecnici alle Facoltà Universitarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:25/07/1966
Numero:602


Sommario
Art. unico.      L'art. 2 della legge 21 luglio 1961, n. 685, è così modificato


§ 57.11.5a - Legge 25 luglio 1966, n. 602. [1]

Modifiche alla legge 21 luglio 1961, n. 685, concernente l'ammissione dei diplomati degli istituti tecnici alle Facoltà Universitarie.

(G.U. 5 agosto 1966, n. 194).

 

     Art. unico.

     L'art. 2 della legge 21 luglio 1961, n. 685, è così modificato:

     "Possono iscriversi:

     alle Facoltà di scienze agrarie: i diplomati di istituti tecnici agrari e per geometri, e, limitatamente al corso per la laurea in scienze delle preparazioni alimentari, le diplomate degli istituti tecnici femminili;

     alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: i diplomati degli istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri, e, limitatamente ai corsi per le lauree in scienze biologiche, scienze naturali e chimica, le diplomate degli istituti tecnici femminili;

     alle Facoltà di economia e commercio: i diplomati degli istituti tecnico-commerciali e per geometri, per il turismo, industriali, nautici e agrari, le diplomate degli istituti tecnici femminili;

     alle Facoltà di lingua e letteratura straniere dell'Istituto universitario di Venezia e all'Istituto superiore orientale di Napoli per la laurea in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa orientale e per quella in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa occidentale, i diplomati degli istituti tecnici di ogni tipo, compresi gli istituti tecnici femminili, nonchè le diplomate della scuola di magistero professionale per la donna;

     alle Facoltà di ingegneria: i diplomati degli istituti tecnici industriali, nautici e per geometri;

     alle Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali: i diplomati degli istituti tecnici commerciali e per geometri, per il turismo, agrari, industriali e nautici;

     all'Istituto universitario navale di Napoli: i diplomati degli istituti tecnici nautici, industriali, agrari, commerciali e per geometri, per il turismo".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.