§ 57.11.58 - Legge 13 giugno 1966, n. 543.
Istituzione presso l'Università degli studi di Siena della Facoltà di scienze economiche e bancarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:13/06/1966
Numero:543


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'anno accademico 1966-67 è istituita presso l'Università degli studi di Siena la Facoltà di scienze economiche e bancarie, organizzata su due corsi
Art. 2.      Ai corsi di laurea possono essere iscritti tutti coloro che siano in possesso di un diploma legalmente valido conseguito presso un Istituto secondario superiore ordinato [...]
Art. 3.      Nell'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte la laurea in Scienze economiche e [...]
Art. 3 bis.  [2]
Art. 4.      E' approvata la convenzione stipulata il 19 novembre 1965, fra l'Università degli studi di Siena e il Monte dei Paschi di Siena in base alla quale questo ente si impegna
Art. 5.      Alla Facoltà suddetta vengono altresì assegnati tre posti di professore di ruolo su quelli disponibili a norma della legislazione relativa all'attribuzione di posti di [...]
Art. 6.      La Facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università degli studi di Siena si avvarrà della biblioteca del Circolo giuridico dell'Università, senza turbarne la [...]
Art. 7.      Per conseguire la laurea in scienze economiche e bancarie o in scienze economiche è necessario aver superato tutti gli esami corrispondenti alle discipline indicate [...]
Art. 8.      Gli studenti iscritti alla Facoltà di scienze economiche e bancarie sono tenuti, oltre ai normali obblighi di frequenza, ad assistere alle esercitazioni previste per i [...]
Art. 9.      Il superamento, con punteggio da stabilirsi dall'Università, di un esame su un argomento atto a valutare la preparazione dello studente, dà diritto all'ammissione [...]
Art. 10.      Nel primo anno di applicazione della presente legge le attribuzioni che le vigenti disposizioni demandano il Consiglio di facoltà sono esercitate da un Comitato [...]
Art. 11.      Le tabelle allegate alla presente legge possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dal Ministro per la pubblica istruzione, [...]


§ 57.11.58 - Legge 13 giugno 1966, n. 543. [1]

Istituzione presso l'Università degli studi di Siena della Facoltà di scienze economiche e bancarie.

(G.U. 22 luglio 1966, n. 180)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dall'anno accademico 1966-67 è istituita presso l'Università degli studi di Siena la Facoltà di scienze economiche e bancarie, organizzata su due corsi:

     1) un corso quadriennale per il conseguimento della laurea in Scienze economiche e bancarie;

     2) un corso quadriennale per il conseguimento della laurea in Scienze economiche.

 

          Art. 2.

     Ai corsi di laurea possono essere iscritti tutti coloro che siano in possesso di un diploma legalmente valido conseguito presso un Istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso.

     La Facoltà attribuisce carattere di sbarramento per il passaggio al 2° anno di corso ad alcuni esami nelle materie di insegnamento indicate nelle annesse tabelle A e B, rispettivamente per i corsi di laurea in Scienze economiche e bancarie e in Scienze economiche.

 

          Art. 3.

     Nell'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte la laurea in Scienze economiche e bancarie e la laurea in Scienze economiche.

     Nell'elenco delle Facoltà di cui alla tabella n. II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la Facoltà di scienze economiche e bancarie che rilascia la laurea in scienze economiche e bancarie e la laurea in scienze economiche.

     Dopo la tabella n. VIII annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è inserita, col n. VIII-bis, la tabella annessa alla presente legge.

 

          Art. 3 bis. [2]

     La laurea in scienze economiche e bancarie e la laurea in scienze economiche sono equipollenti a tutti gli effetti alle lauree in economia e commercio.

 

          Art. 4.

     E' approvata la convenzione stipulata il 19 novembre 1965, fra l'Università degli studi di Siena e il Monte dei Paschi di Siena in base alla quale questo ente si impegna:

     a) a corrispondere all'Università le somme occorrenti per fronteggiare le spese di funzionamento della predetta Facoltà;

     b) a finanziare quattro posti di professore di ruolo da istituire ai sensi degli articoli 63 e 100 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e due posti di assistente di ruolo da istituire ai sensi dell'articolo 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, in aggiunta a quelli di cui alla convenzione stipulata a Siena in data 17 novembre 1960 tra l'Università stessa e il Monte dei Paschi ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 1961, n. 389;

     c) ad assicurare le prestazioni che risulteranno necessarie di tecnici laureati e diplomati, nonchè la disponibilità delle macchine contabili richieste dalle esigenze di insegnamento;

     d) a contribuire eventualmente al mantenimento del collegio annesso all'Università.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, si provvederà alla approvazione delle convenzioni stipulate dall'Università degli studi di Siena con il Comune e l'Amministrazione provinciale di Siena e con l'Associazione bancaria italiana per il finanziamento di due posti di professore di ruolo da istituire ai sensi degli articoli 63 e 100 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

 

          Art. 5.

     Alla Facoltà suddetta vengono altresì assegnati tre posti di professore di ruolo su quelli disponibili a norma della legislazione relativa all'attribuzione di posti di professore di ruolo per le Facoltà di nuova istituzione; e due posti di professore di ruolo mediante trasferimento dalla Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Siena di posti che siano vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge o che si rendano successivamente vacanti.

     Alla medesima Facoltà saranno assegnati quattro posti di assistente di ruolo in occasione delle prime assegnazioni di assistenti dopo la promulgazione della presente legge.

     Gli oneri per gli incarichi di insegnamento faranno carico, a decorrere dall'anno finanziario 1967, al corrispondente capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 6.

     La Facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università degli studi di Siena si avvarrà della biblioteca del Circolo giuridico dell'Università, senza turbarne la struttura unitaria; l'Università degli studi di Siena è tenuta a provvedere a proprio carico alle necessarie integrazioni.

 

          Art. 7.

     Per conseguire la laurea in scienze economiche e bancarie o in scienze economiche è necessario aver superato tutti gli esami corrispondenti alle discipline indicate rispettivamente dalle annesse tabelle A e B e inoltre nove esami relativi a discipline speciali di cui alla annessa tabella C (per le quali sia assicurato l'insegnamento), scelti fra gruppi di discipline indicati dalla Facoltà secondo il corso di laurea. Gli studenti possono, previa approvazione da parte della Facoltà stessa, introdurre modifiche al proprio piano di studi sostituendo alcune materie dell'annessa tabella C con altre della medesima o di altra Facoltà. Gli insegnamenti previsti dalla tabella C hanno durata annuale, a meno che lo statuto dell'Università non ne prescriva una durata semestrale o biennale.

     Le sessioni degli esami biennali ed annuali si svolgono esclusivamente nei mesi di luglio ed ottobre, quelle degli esami semestrali nel mese di marzo.

 

          Art. 8.

     Gli studenti iscritti alla Facoltà di scienze economiche e bancarie sono tenuti, oltre ai normali obblighi di frequenza, ad assistere alle esercitazioni previste per i singoli insegnamenti, a partecipare ai seminari sugli argomenti indicati dal Consiglio di facoltà, a presentare - al termine di ciascun seminario - una relazione sul lavoro compiuto al professore della materia che ha diretto e seguito lo svolgimento del seminario stesso.

 

          Art. 9.

     Il superamento, con punteggio da stabilirsi dall'Università, di un esame su un argomento atto a valutare la preparazione dello studente, dà diritto all'ammissione gratuita nei collegi per studenti dell'Università degli studi di Siena, entro il limite dei posti a tal fine disponibili, tenendosi conto delle condizioni economiche degli aspiranti. Tale esame potrà essere sostenuto allo inizio di qualsiasi anno di corso; il mantenimento per gli anni successivi del posto così conseguito è subordinato al superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi con punteggio medio da stabilirsi dall'Università.

 

          Art. 10.

     Nel primo anno di applicazione della presente legge le attribuzioni che le vigenti disposizioni demandano il Consiglio di facoltà sono esercitate da un Comitato ordinatore, composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo di discipline economiche o giuridiche, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

     I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facoltà, diverranno membri del Comitato anzidetto. Esso cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

     Qualora allo scadere del termine previsto dal primo comma del presente articolo non risultino assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di bandire, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, il concorso per il posto o per i posti che risultassero vaganti.

 

          Art. 11.

     Le tabelle allegate alla presente legge possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dal Ministro per la pubblica istruzione, previa delibera del Consiglio di facoltà, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

 

     Facoltà di scienze economiche e bancarie - Materie di insegnamento.

     Tabella A - Laurea in scienze economiche e bancarie.

     Durata del corso degli studi: quattro anni.

     Titolo di ammissione: diploma di Istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso.

     Istituzioni di diritto privato.

     Istituzioni di diritto pubblico.

     Istituzioni di statistica.

     Istituzioni di economia politica (biennale).

     Diritto commerciale.

     Matematica.

     Scienza delle finanze.

     Ragioneria generale e applicata (biennale).

     Matematica finanziaria.

     Tecnica bancaria (biennale).

     Tecnica industriale e commerciale.

 

     Tabella B - Laurea in scienze economiche.

     Durata del corso degli studi: quattro anni.

     Titolo di ammissione: diploma di Istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso.

     Istituzioni di diritto privato.

     Istituzioni di diritto pubblico.

     Istituzioni di statistica.

     Istituzioni di economia politica (biennale).

     Diritto commerciale.

     Matematica.

     Scienza delle finanze.

     Storia economica.

     Economia politica (biennale).

     Politica economica.

     Economia monetaria e creditizia (biennale).

 

     Tabella C - Laurea in scienze economiche e bancarie Laurea in scienze economiche.

     Diritto pubblico dell'economia.

     Diritto finanziario.

     Diritto amministrativo.

     Diritto del lavoro.

     Diritto fallimentare.

     Legislazione sulle banche, sulle borse e sul risparmio.

     Economia e tecnica delle imprese di assicurazione.

     Economia e politica agraria.

     Economia internazionale.

     Storia delle dottrine economiche.

     Storia delle dottrine politiche.

     Econometria.

     Economia applicata.

     Economia matematica.

     Tecnica di borsa.

     Tecnica del commercio interno e internazionale.

     Contabilità economica nazionale.

     Statistica.

     Sociologia.

     Demografia.

     Geografia economica.

     Contabilità di Stato.

     Storia economica italiana dall'unità nazionale.

     Prima lingua straniera.

     Seconda lingua straniera.

     Per il conseguimento della laurea in entrambi i corsi è necessario aver superato un esame di lingua straniera.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo aggiunto dall'art. unico della L. 29 novembre 1971, n. 1089.