§ 57.11.27 - D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1185.
Pareggiamento dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:09/08/1956
Numero:1185


Sommario
Art. 1.      E' istituito nella città dell'Aquila l'Istituto universitario di magistero, il quale ha lo scopo di conferire le lauree ed i diplomi di cui alle tabelle XIV, XV o XVII [...]
Art. 2.      L'Istituto universitario di magistero dell'Aquila è fondato da un Consorzio denominato Consorzio per l'Istituto superiore di magistero dell'Aquila, istituito con decreto [...]
Art. 3.      L'Istituto è retto dalle disposizioni legislative e regolamentari concernenti gli Istituti di magistero pareggiati e dalle norme del presente statuto
Art. 4.      Il governo dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila spetta alle seguenti autorità
Art. 5.      Compongono il Consiglio di amministrazione
Art. 6.      Il presidente del Consiglio di amministrazione
Art. 7.      Il Consiglio di amministrazione
Art. 8.      Il governo didattico dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila spetta al direttore, al Consiglio direttivo, al Consiglio dei professori, i quali esercitano [...]
Art. 9.      Il direttore dell'Istituto dura in carica tre anni e può essere confermato. E' eletto tra i professori di ruolo dell'Istituto
Art. 10.      Il direttore
Art. 11.      Il Consiglio direttivo si compone di tutti i professori di ruolo
Art. 12.      Il Consiglio direttivo
Art. 13.      Il Consiglio dei professori, composto di tutti i professori dell'Istituto
Art. 14.  Corso di laurea in materie letterarie - (durata del corso: 4 anni).
Art. 15.  Corso di laurea in pedagogia - (durata del corso: 4 anni).
Art. 16.  Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari - (durata del corso: 3 anni).
Art. 17.      Con il manifesto degli studi il Consiglio dei professori comunica annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o di diploma, prescrivendo [...]
Art. 18.      Tutti i corsi comprendono almeno tre ore settimanali di insegnamento
Art. 19.      L'insegnamento è impartito da professori di ruolo e da incaricati
Art. 20.      Il numero dei posti di professori di ruolo è di sei. Per la assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori di ruolo, saranno osservate le [...]
Art. 21.      Il conferimento degli incarichi di insegnamento è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio direttivo
Art. 22.      Ai professori di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza, mediante contratto con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni da stipularsi dal Consiglio di [...]
Art. 23.      Qualsiasi modificazione venisse apportata in seguito circa il trattamento economico dei professori di ruolo delle Università statali, si intende estesa anche ai [...]
Art. 24.      I posti di lettore e di assistente straordinario sono determinati a seconda del bisogno, dal Consiglio di amministrazione, in ogni caso in misura non superiore a sei; [...]
Art. 25.      Il trattamento economico degli assistenti e dei lettori straordinari è determinato, caso per caso, dal Consiglio di amministrazione
Art. 26.      L'iscrizione al primo anno dell'Istituto si fa in seguito ad esame di concorso
Art. 27.      Per quanto riguarda la giurisdizione disciplinare saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 16 del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, e successive [...]
Art. 28.      Gli esami sono
Art. 29.      Gli esami di profitto sono dati per singole materie e annualmente anche per le materie a corso pluriennale
Art. 30.      L'esame di laurea consiste
Art. 31.      Gli iscritti debbono pagare tutte le tasse, sopratasse e contributi nella misura stabilita dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551
Art. 32.      Chi interrompe per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto al rimborso delle tasse o sopratasse pagate. La tassa di diploma dev'essere versata all'Erario ed il [...]
Art. 33.      L'Ufficio di segreteria comprende: un segretario, cui compete la direzione dell'Ufficio e la trattazione di tutti gli affari amministrativi e contabili; un [...]
Art. 34.      Il personale ausiliario è nominato dal Consiglio di amministrazione e non potrà superare il numero di tre
Art. 35.      Al personale di segreteria ed ausiliario compete il trattamento economico previsto per le corrispondenti categorie di personale statale in esercizio nelle Università
Art. 36.      Per il trattamento di quiescenza del personale di cui al presente titolo, si provvede nei modi previsti dall'art. 22 del presente statuto
Art. 37.      Per lo stato giuridico del personale di cui al presente titolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative allo stato giuridico dei dipendenti civili [...]
Art. 38.      All'atto del pareggiamento la scelta dei professori è fatta per ciascuna materia da una Commissione nominata e composta a norma dell'art. 17, comma primo, del regio [...]
Art. 39.      Sino a quando non sarà nominato il direttore e gli altri organi accademici ed amministrativi, l'Istituto sarà retto da un commissario nominato dal Ministero della [...]


§ 57.11.27 - D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1185.

Pareggiamento dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila.

(G.U. 31 ottobre 1956, n. 276)

 

 

     Art. 1.

     E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato dal Ministro proponente, concernente l'istituzione, presso la città dell'Aquila, di un Istituto universitario di magistero mantenuto a totale carico del Consorzio predetto.

 

     Art. 2.

     Agli studi che si compiranno presso l'Istituto di cui al precedente articolo è riconosciuto valore legale a tutti gli effetti, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato alle Facoltà di magistero delle Università statali.

 

Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila

 

Titolo I

 

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO

 

     Art. 1.

     E' istituito nella città dell'Aquila l'Istituto universitario di magistero, il quale ha lo scopo di conferire le lauree ed i diplomi di cui alle tabelle XIV, XV o XVII annesse al regio decreto del 30 settembre 1938, n. 1652: Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni e precisamente:

     a) laurea in materie letterarie;

     b) laurea in pedagogia;

     c) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

 

          Art. 2.

     L'Istituto universitario di magistero dell'Aquila è fondato da un Consorzio denominato Consorzio per l'Istituto superiore di magistero dell'Aquila, istituito con decreto prefettizio del 10 agosto 1955, n. 37583, e successivamente modificato con decreto prefettizio del 1° dicembre 1955, n. 55290, il quale provvede al finanziamento di esso.

     Il funzionamento del Consorzio è stabilito da apposito statuto, approvato dal Prefetto dell'Aquila.

 

          Art. 3.

     L'Istituto è retto dalle disposizioni legislative e regolamentari concernenti gli Istituti di magistero pareggiati e dalle norme del presente statuto.

 

Titolo II

 

GOVERNO DELL'ISTITUTO

 

          Art. 4.

     Il governo dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila spetta alle seguenti autorità:

     1) il presidente del Consiglio di amministrazione;

     2) il Consiglio di amministrazione;

     3) il direttore dell'Istituto;

     4) il Consiglio direttivo;

     5) il Consiglio dei professori.

 

          Art. 5.

     Compongono il Consiglio di amministrazione:

     1) il direttore dell'Istituto universitario di magistero, presidente;

     2) un professore designato dal Consiglio direttivo;

     3) un rappresentante del Governo scelto dal Ministro per la pubblica istruzione tra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici presso le Università e gli Istituti superiori;

     4) un rappresentante del Consorzio di cui al precedente art. 2;

     5) un rappresentante degli Enti contribuenti.

     Il segretario dell'Istituto di magistero funge da segretario del Consiglio.

     Il Consiglio di amministrazione dura in carica due anni e può essere riconfermato.

 

          Art. 6.

     Il presidente del Consiglio di amministrazione:

     a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

     b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e procede alla esecuzione delle deliberazioni di esso;

     c) esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Istituto;

     d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

 

          Art. 7.

     Il Consiglio di amministrazione:

     a) ha il governo morale e la gestione economica dell'Istituto;

     b) provvede alla compilazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo, alla ripartizione delle somme assegnate all'Istituto per il funzionamento dei servizi, con facoltà di deliberare storni da categoria a categoria del bilancio;

     c) delibera su proposta del Consiglio direttivo, sul modo di provvedere alle cattedre vacanti stabilmente o mediante incarichi;

     d) delibera sulla esenzione totale o parziale delle tasse e sopratasse scolastiche a favore degli alunni ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto.

     Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesto l'intervento di almeno tre consiglieri, oltre il presidente. Le funzioni di segreteria sono esercitate dal segretario dell'Istituto.

 

          Art. 8.

     Il governo didattico dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila spetta al direttore, al Consiglio direttivo, al Consiglio dei professori, i quali esercitano rispettivamente le attribuzioni di cui ai seguenti articoli.

 

          Art. 9.

     Il direttore dell'Istituto dura in carica tre anni e può essere confermato. E' eletto tra i professori di ruolo dell'Istituto.

 

          Art. 10.

     Il direttore:

     a) cura il regolare andamento degli studi e l'osservanza di tutte le norme relative;

     b) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti, a norma delle leggi vigenti per le Università dello Stato;

     c) convoca e presiede il Consiglio direttivo ed il Consiglio dei professori e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni;

     d) riferisce con relazione annuale sull'andamento generale didattico e morale dell'Istituto;

     e) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto.

     Il direttore per tutte le attribuzioni, in caso di assenza o di impedimento, è supplito dal professore di ruolo più anziano di grado.

 

          Art. 11.

     Il Consiglio direttivo si compone di tutti i professori di ruolo.

 

          Art. 12.

     Il Consiglio direttivo:

     a) delibera sul modo di provvedere alle cattedre vacanti stabilmente o mediante incarichi;

     b) fa proposte e dà pareri su provvedimenti relativi allo stato giuridico dei professori di ruolo od alla nomina e conferma dei professori incaricati;

     c) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto.

 

          Art. 13.

     Il Consiglio dei professori, composto di tutti i professori dell'Istituto:

     a) coordina e rivede i programmi di insegnamento;

     b) delibera sugli orari delle lezioni ed esercitazioni dei singoli corsi e determina l'orario generale dell'Istituto;

     c) dà parere su qualsiasi argomento di carattere generale, concernente l'ordinamento didattico dell'Istituto;

     d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto.

     Per la validità delle adunanze del Consiglio dei professori è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei membri.

     Il più giovane esercita le funzioni di segretario.

 

Titolo III

 

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

 

          Art. 14. Corso di laurea in materie letterarie - (durata del corso: 4 anni).

     Insegnamenti fondamentali:

     1) Lingua e letteratura italiana (triennale);

     2) Lingua e letteratura latina (triennale);

     3) Storia (triennale);

     4) Geografia (triennale);

     5) Pedagogia;

     6) Storia della filosofia;

     7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

     Insegnamenti complementari:

     1) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

     2) Biologia delle razze umane;

     3) Grammatica latina;

     4) Storia dell'arte medioevale e moderna;

     5) Filologia germanica;

     6) Filologia romanza;

     7) Storia della grammatica e della lingua italiana;

     8) Storia del Risorgimento;

     9) Storia della geografia.

     Titolo di ammissione è il diploma di abilitazione magistrale ed il concorso.

     Il concorso di ammissione consiste:

     a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale nel gruppo delle materie letterarie;

     b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

     Il terzo anno del corso di geografia deve essere differenziato come corso di applicazione.

     Nel corso di storia (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

     Gli esami sono, di regola, annuali. Per le materie pluriennali i candidati potranno sostenere due esami di una stessa materia in una stessa sessione (tale desiderio va espresso nella domanda di ammissione agli esami).

     Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.

     La prova scritta di cultura generale deve essere sostenuta alla fine dell'ultimo anno di corso.

     Alla prova scritta di cultura generale sono assegnate sei ore di tempo; a quella di versione latina cinque ore ed a quella di lingua straniera quattro ore.

     La prova scritta di latino consiste in una versione dall'Italiano; quella straniera in una versione dall'Italiano.

     L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta, di argomento letterario, storico o geografico, ed in una discussione orale su di essa o su materie affini.

     Per essere ammesso all'esame di laurea l'alunno deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno quattro da lui scelti fra i complementari.

 

          Art. 15. Corso di laurea in pedagogia - (durata del corso: 4 anni).

     Insegnamenti fondamentali:

     1) Lingua e letteratura italiana (biennale);

     2) Lingua e letteratura latina (biennale);

     3) Storia della filosofia (biennale);

     4) Filosofia (biennale);

     5) Pedagogia (triennale);

     6) Storia (biennale);

     7) Lingua e letteratura straniera moderna a scelta (biennale).

     Insegnamenti complementari:

     1) Psicologia;

     2) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

     3) Storia dell'arte medioevale e moderna;

     4) Filologia germanica;

     6) Filologia romanza;

     6) Biologia delle razze umane;

     7) Storia della grammatica e della lingua italiana;

     8) Storia della pedagogia.

     Titolo di ammissione è il diploma di abilitazione magistrale ed il concorso.

     Il concorso di ammissione consiste:

     a) nella valutazione dei voti riportati agli esami, per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

     b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

     Nel corso di storia (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

     Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

     Per le modalità delle prove scritte ed orali, si veda l'ordine degli studi per la laurea in materie letterarie.

     Per lo svolgimento della composizione italiana sono assegnate sei ore di tempo.

     L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta, di argomento pedagogico o filosofico ed in una discussione orale su di essa e su materie affini.

     Per essere ammesso all'esame di laurea l'alunno deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

 

          Art. 16. Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari - (durata del corso: 3 anni).

     Insegnamenti fondamentali:

     1) Pedagogia (triennale);

     2) Lingua e letteratura italiana (biennale);

     3) Lingua e letteratura latina (biennale);

     4) Storia (biennale);

     5) Geografia (biennale);

     6) Storia della filosofia (biennale);

     7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

     8) Igiene.

     Insegnamenti complementari:

     1) Lingua straniera moderna a scelta (biennale).

     Titolo di ammissione è il diploma di abilitazione ed il concorso.

     Il concorso di ammissione consiste:

     a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

     b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

     Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera prescelta.

     L'esame scritto di pedagogia ha carattere di saggio finale ed il candidato vi sarà ammesso solo dopo aver superato tutti gli esami del corso. A tale esame sono assegnate cinque ore di tempo.

     Per l'esame scritto di italiano sono assegnate cinque ore di tempo; per lo scritto di lingua straniera quattro ore.

     Per conseguire il diploma l'alunno deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

 

          Art. 17.

     Con il manifesto degli studi il Consiglio dei professori comunica annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o di diploma, prescrivendo anche le esercitazioni e le eventuali prove per quegli insegnamenti per i quali sono ritenute opportune dalle Facoltà.

 

          Art. 18.

     Tutti i corsi comprendono almeno tre ore settimanali di insegnamento.

     Il Consiglio dei professori stabilisce per quali materie l'insegnamento cattedratico debba essere accompagnato da esercitazioni scritte e orali.

     L'insegnamento delle materie comuni al conseguimento delle due lauree e del diploma può essere impartito a classi riunite.

 

Titolo IV

 

PROFESSORI, ASSISTENTI E LETTORI

 

          Art. 19.

     L'insegnamento è impartito da professori di ruolo e da incaricati.

 

          Art. 20.

     Il numero dei posti di professori di ruolo è di sei. Per la assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori di ruolo, saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo o fuori ruolo delle Università dello Stato.

     La nomina viene fatta dal Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 21.

     Il conferimento degli incarichi di insegnamento è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio direttivo.

     In ogni caso dovranno essere osservate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il conferimento e la retribuzione degli incarichi di insegnamento nelle Università di Stato.

 

          Art. 22.

     Ai professori di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza, mediante contratto con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni da stipularsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

     Per gli effetti del trattamento medesimo, resta fissato che l'Istituto concorrerà nel versamento di contributi, che saranno stabiliti dal predetto contratto con un premio corrispondente alla metà dell'intero contributo restando l'altra metà a carico del professore assicurato.

     Nei casi di sospensione o riduzione dello stipendio, resta al pari sospeso o ridotto il contributo dovuto dal Magistero, salvo la facoltà al professore interessato di assumere a proprio carico anche la predetta quota. La polizza viene intestata all'assicurato.

 

          Art. 23.

     Qualsiasi modificazione venisse apportata in seguito circa il trattamento economico dei professori di ruolo delle Università statali, si intende estesa anche ai professori di ruolo dell'Istituto.

 

          Art. 24.

     I posti di lettore e di assistente straordinario sono determinati a seconda del bisogno, dal Consiglio di amministrazione, in ogni caso in misura non superiore a sei; essi sono nominati con l'osservanza delle disposizioni vigenti per gli assistenti e lettori straordinari nelle Università ed Istituti superiori di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 25.

     Il trattamento economico degli assistenti e dei lettori straordinari è determinato, caso per caso, dal Consiglio di amministrazione.

 

Titolo V

 

STUDENTI, ESAMI E TASSE

 

          Art. 26.

     L'iscrizione al primo anno dell'Istituto si fa in seguito ad esame di concorso.

     L'esame di concorso si svolge con l'osservanza delle norme e delle modalità previste dagli articoli 17 e seguenti del regolamento approvati con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

 

          Art. 27.

     Per quanto riguarda la giurisdizione disciplinare saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 16 del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni.

 

          Art. 28.

     Gli esami sono:

     a) di concorso per l'iscrizione al primo anno;

     b) di profitto, annuale;

     c) di laurea.

     Gli esami sono regolati dalle norme contenute nel regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

 

          Art. 29.

     Gli esami di profitto sono dati per singole materie e annualmente anche per le materie a corso pluriennale.

 

          Art. 30.

     L'esame di laurea consiste:

     a) nella presentazione di una dissertazione scritta su argomento consigliato dal professore della materia prescelta;

     b) nella discussione della dissertazione scritta. La dissertazione scritta deve essere presentata alla segreteria dell'Istituto un mese prima della data fissata per l'esame.

 

          Art. 31.

     Gli iscritti debbono pagare tutte le tasse, sopratasse e contributi nella misura stabilita dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

     In aggiunta alle predette tasse, sopratasse e contributi, sono inoltre tenuti a pagare una sopratassa annua di frequenza di L. 6000 (seimila).

     Per la ripartizione e la devoluzione del provento delle tasse e delle sopratasse scolastiche si applicano le norme vigenti per le Università e gli Istituti superiori liberi.

     Per tutto quanto concerne il pagamento dei diritti di segreteria, si osservano le norme vigenti per le Università e gli Istituti superiori.

     Qualsiasi modificazione che venisse apportata in seguito alle sopratasse e tasse scolastiche relative ai corsi di laurea e di diploma propri delle Facoltà di magistero della Università di Stato, si intende estesa all'Istituto universitario di magistero dell'Aquila.

 

          Art. 32.

     Chi interrompe per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto al rimborso delle tasse o sopratasse pagate. La tassa di diploma dev'essere versata all'Erario ed il pagamento è fatto mediante cartolina vaglia indirizzata al procuratore del Registro della città sede dell'Istituto.

 

Titolo VI

 

PERSONALE DI SEGRETERIA E SUBALTERNO

 

          Art. 33.

     L'Ufficio di segreteria comprende: un segretario, cui compete la direzione dell'Ufficio e la trattazione di tutti gli affari amministrativi e contabili; un economo-cassiere, un applicato.

     Il personale di cui al precedente comma è nominato dal Consiglio di amministrazione in seguito a pubblico concorso per esami, indetto dal direttore dell'Istituto.

     Per la partecipazione al concorso è prescritto un titolo di studi medi di 2° grado, del diploma di ragioniere e di un titolo di studi medi di 1° grado, rispettivamente per il posto di segretario, per quello di economo-cassiere e per quello di applicato.

 

          Art. 34.

     Il personale ausiliario è nominato dal Consiglio di amministrazione e non potrà superare il numero di tre.

 

          Art. 35.

     Al personale di segreteria ed ausiliario compete il trattamento economico previsto per le corrispondenti categorie di personale statale in esercizio nelle Università.

     L'annessa tabella determina, per il personale di segreteria, gli anni di permanenza in ciascuno dei coefficienti previsti, ai fini del trattamento economico, dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

     Il passaggio da un coefficiente all'altro è subordinato al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

     E' parimenti subordinata a giudizio favorevole del predetto Consiglio l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio per il personale di cui al presente titolo, attribuzione che si effettua in base ai criteri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

 

          Art. 36.

     Per il trattamento di quiescenza del personale di cui al presente titolo, si provvede nei modi previsti dall'art. 22 del presente statuto.

 

          Art. 37.

     Per lo stato giuridico del personale di cui al presente titolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative allo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato.

 

Titolo VII

 

DISPOSIZIONI, TRANSITORIE

 

          Art. 38.

     All'atto del pareggiamento la scelta dei professori è fatta per ciascuna materia da una Commissione nominata e composta a norma dell'art. 17, comma primo, del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102 (modif. dall'art. 70, del testo unico istruzione superiore e dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238).

 

          Art. 39.

     Sino a quando non sarà nominato il direttore e gli altri organi accademici ed amministrativi, l'Istituto sarà retto da un commissario nominato dal Ministero della pubblica istruzione.

 

     Tabella A

     (Omissis).