§ 57.7.551 - Legge 23 dicembre 1967, n. 1342.
Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici. Incremento del ruolo organico degli ispettori scolastici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:23/12/1967
Numero:1342


Sommario
Art. 1.  (Concorso per esami e titoli e concorso per titoli)
Art. 2.  (Requisiti per la partecipazione ai concorsi - Aliquote dei posti conferibili con ciascuno dei due concorsi)
Art. 3.  (Prove e programmi del concorso per esami e titol)i
Art. 4.  (Punteggio per il concorso per esami e titoli)
Art. 5.  (Punteggi per il concorso per titoli)
Art. 6.  (Commissione giudicatrice dei concorsi)
Art. 7.  (Nomina dei vincitori del concorso)
Art. 8.  (Incarico delle circoscrizioni scolastiche vacanti)
Art. 9.  (Norme transitorie)
Art. 10.  (Aumento dell'organico degli ispettori scolastici)
Art. 11.  (Disposizioni abrogative)


§ 57.7.551 - Legge 23 dicembre 1967, n. 1342.

Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici. Incremento del ruolo organico degli ispettori scolastici.

(G.U. 23 gennaio 1968, n. 19)

 

     Art. 1. (Concorso per esami e titoli e concorso per titoli)

     La qualifica di ispettore scolastico si consegue mediante concorso per esami e titoli e concorso per titoli.

     I concorsi sono banditi ogni biennio, contemporaneamente, entro il mese di ottobre, per tutti i posti vacanti e disponibili al 1° ottobre dei due anni successivi a quello in cui si pubblica il bando, secondo le aliquote rispettivamente indicate nell'articolo seguente. I posti che si renderanno vacanti e disponibili per cause diverse nello stesso periodo di tempo saranno attribuiti in aumento ai due concorsi secondo le aliquote di cui al successivo art. 2.

     I concorsi predetti saranno giudicati da un'unica commissione.

 

          Art. 2. (Requisiti per la partecipazione ai concorsi - Aliquote dei posti conferibili con ciascuno dei due concorsi)

     I posti di cui all'art. 1, comma secondo, sono conferiti:

     a) per un terzo con il concorso per titoli, al quale possono prendere parte i direttori didattici con almeno otto anni di effettivo servizio di ruolo nella direzione didattica, con giudizio complessivo di "ottimo" in ciascun anno;

     b) per gli altri due terzi con il concorso per esame e titoli, al quale possono prendere parte i direttori didattici con almeno sei anni di servizio nella qualifica, con giudizio complessivo di "ottimo" in ciascun anno.

     Qualora i direttori didattici, in tale qualità, abbiano prestato altri servizi, escluso l'incarico ispettivo, almeno la metà del servizio previsto dalle lettere a) e b) del comma precedente, deve essere di servizio effettivo nella direzione didattica.

     I periodi di servizio, indicati nelle lettere a) e b), sono aumentati di quattro anni per i direttori didattici sprovvisti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla facoltà di magistero o della laurea in lettere o in filosofia rilasciata dalla facoltà di lettere e filosofia.

 

          Art. 3. (Prove e programmi del concorso per esami e titol)i

     Le prove del concorso per esami e titoli constano di una prova scritta e una orale.

     La prova scritta è diretta ad accertare la cultura del candidato in ordine ai problemi della educazione e della scuola, secondo i più recenti sviluppi della ricerca psicopedagogica e metodologica con particolare riferimento alla scuola primaria. Il candidato potrà scegliere fra tre temi.

     La prova orale è costituita da un colloquio atto ad accertare l'idoneità alla funzione mediante la valutazione critica dell'esperienza acquisita come direttore didattico e la conoscenza dei problemi dell'ordinamento e della organizzazione della scuola primaria.

     Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di trenta cinquantesimi nella prova scritta.

     I programmi delle prove del concorso saranno stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

 

          Art. 4. (Punteggio per il concorso per esami e titoli)

     La commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli dispone di 150 punti.

     Di essi, 50 sono assegnati alla prova scritta, 50 alla prova orale e 50 ai titoli; di questi ultimi, 30 ai titoli di cultura e alle pubblicazioni e 20 ai titoli di servizio.

     I titoli di cultura valutabili sono quelli conseguiti da candidati a livello universitario, ovvero a seguito di altre prove di concorso e di abilitazione ovvero per specializzazioni ottenute.

     Le pubblicazioni valutabili sono solo quelle attinenti all'attività didattica e professionale.

     Il Ministro per la pubblica istruzione su conforme parere della terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, stabilisce con proprio decreto la tabella di valutazione dei titoli di cultura, delle pubblicazioni e dei titoli di servizio.

     La commissione effettua la valutazione dei titoli dopo le prove di esame.

 

          Art. 5. (Punteggi per il concorso per titoli)

     La commissione giudicatrice per il concorso per titoli dispone di 75 punti. Di essi, 45 sono per i titoli di cultura e pubblicazioni e 30 per i titoli di servizio.

     I titoli di cultura valutabili sono quelli conseguiti dai candidati a livello universitario, ovvero a seguito di altre prove di concorso e di abilitazione ovvero per specializzazioni ottenute.

     Le pubblicazioni valutabili sono solo quelle attinenti all'attività didattica e professionale.

     Il Ministro per la pubblica istruzione, su conforme parere dalla terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, stabilisce con proprio decreto la tabella di valutazione dei titoli di cultura, delle pubblicazioni e dei titoli di servizio.

 

          Art. 6. (Commissione giudicatrice dei concorsi)

     La commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli e di quello per titoli è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione ed è composta da:

     un professore ufficiale di filosofia, pedagogia o psicologia appartenente ad una facoltà di magistero o di lettere, che la presiede;

     due professori di pedagogia o filosofia, titolari in istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

     un ispettore centrale;

     un ispettore scolastico.

     Non si può fare parte della commissione per due concorsi consecutivi.

     Alla commissione è aggregato, con funzioni di segretario, un funzionario della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

     Qualora il numero complessivo dei candidati di entrambi i concorsi sia superiore a 800, sarà nominata una sottocommissione con l'incarico di espletare il concorso per titoli.

 

          Art. 7. (Nomina dei vincitori del concorso)

     I vincitori del concorso per esame e titoli e quelli del concorso per titoli all'atto dell'immissione in ruolo saranno nominati con la medesima decorrenza giuridica.

     L'assegnazione della sede ai vincitori di entrambi i concorsi ha luogo alternativamente nella misura di due per il concorso di cui al precedente art. 2, comma primo, lettera b), e di uno per il concorso di cui al medesimo art. 2, comma primo, lettera a), secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, iniziandosi dai primi iscritti nella graduatoria del concorso per esame e titoli.

 

          Art. 8. (Incarico delle circoscrizioni scolastiche vacanti)

     Dopo l'espletamento dei primi concorsi previsti dalla presente legge, le eventuali circoscrizioni scolastiche vacanti saranno affidate per incarico al titolare della circoscrizione più vicina.

     Per la durata dell'incarico, l'ispettore scolastico percepisce la doppia indennità di direzione.

 

          Art. 9. (Norme transitorie)

     Nella prima applicazione della presente legge saranno messi a concorso anche i posti vacanti e disponibili alla data del bando, ed il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a bandire i concorsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 10. (Aumento dell'organico degli ispettori scolastici)

     Il ruolo organico degli ispettori scolastici delle scuole elementari è modificato come segue:

     a) dal 1° ottobre 1968 n. 345 posti;

     b) dal 1° ottobre 1969 n. 365 posti;

     c) dal 1° ottobre 1970 n. 385 posti [1] .

     Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede in ciascun esercizio finanziario con l'impiego parziale delle somme previste dall'art. 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente provvedimenti per lo sviluppo della scuola negli anni dal 1966 al 1970.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11. (Disposizioni abrogative)

     Sono abrogate le disposizioni in contrasto e incompatibili con la presente legge.

 


[1]  Elevato a 387 unità dall'art. 1 della L. 22 dicembre 1973, n. 932.