§ 57.7.483 - D.L. 30 ottobre 1992, n. 423.
Disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica nell'anno scolastico 1992-1993.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:30/10/1992
Numero:423


Sommario
Art. 1.      1. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991, già prorogate per l'anno scolastico 1991-1992 con l'art. [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 57.7.483 - D.L. 30 ottobre 1992, n. 423. [1]

Disposizioni per il conferimento delle supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica nell'anno scolastico 1992-1993.

(G.U. 31 ottobre 1992, n. 257)

 

     Art. 1.

     1. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991, già prorogate per l'anno scolastico 1991-1992 con l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1991, n. 244, mantengono la loro validità anche per l'anno 1992-1993.

     1 bis. Coloro che sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee, limitatamente agli insegnamenti o ai posti per i quali risultano inseriti nelle predette graduatorie dei concorsi per soli titoli [2] .

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1992, n. 496. Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma aggiunto dalla legge di conversione.