Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 23/06/1990 |
Numero: | 168 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, è sostituito dai seguenti: |
Art. 2. 1. Le disposizioni dell'articolo 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990. Dalla medesima data cessano di avere effetto le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 del [...] |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 42 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 43 miliardi per l'anno 1991 e successivi, si provvede: |
§ 57.7.472 - Legge 23 giugno 1990, n. 168.
Norme per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.
(G.U. 2 luglio 1990, n. 152)
1. Il comma 2 dell'articolo 7 del
"2. Nel caso di assenze del personale delle aree funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le Accademie e i Conservatori, e delle istituzioni educative statali, appartenenti alla terza ed alla quarta qualifica funzionale, si dà luogo alla nomina del supplente soltanto quando trattasi di sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni, con le seguenti modalità:
a) a partire dal primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore;
b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con organico, rispettivamente, superiore a 10 unità di personale ausiliario ed a 4 unità di personale collaboratore.
2–bis. Le supplenze temporanee di cui al comma 2 vanno conferite a partire dal primo giorno in cui si determinano le condizioni previste dal medesimo comma 2, per il tempo strettamente necessario e limitatamente al periodo compreso tra l'inizio e il termine delle lezioni, con esclusione delle vacanze natalizie e pasquali".
1. Le disposizioni dell'articolo 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990. Dalla medesima data cessano di avere effetto le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 del
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, in concomitanza della riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1031 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione come disposto dall'articolo 3, sarà proporzionalmente diminuito, per il personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado, il numero di prestazioni straordinarie autorizzabili ai sensi dell'articolo 3 del
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 42 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 43 miliardi per l'anno 1991 e successivi, si provvede:
a) quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, mediante utilizzo dello stanziamento, di pari importo, iscritto al capitolo 1041 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1990 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente soppressa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 7 del
b) quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1990 e a lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 1031 del suddetto stato di previsione per l'anno 1990 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.