§ 57.7.437 - Legge 6 ottobre 1982, n. 725.
Deroga dell'art. 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente l'inquadramento dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:06/10/1982
Numero:725


Sommario
Art. unico.      Il disposto dell'art. 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per la parte relativa alla decorrenza degli inquadramenti, con decreto del [...]


§ 57.7.437 - Legge 6 ottobre 1982, n. 725.

Deroga dell'art. 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente l'inquadramento dei professori associati e nuova disciplina dell'opzione tra regime a tempo pieno e a tempo definito per i professori di prima nomina.

(G.U. 12 ottobre 1982, n. 281)

 

     Art. unico.

     Il disposto dell'art. 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per la parte relativa alla decorrenza degli inquadramenti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dal 1° novembre di ciascun anno accademico, non si applica a coloro che in prima tornata abbiano conseguito i giudizi di idoneità a professore associato.

     I professori associati che si trovino nella situazione prevista nel comma precedente sono inquadrati in ruolo in corso d'anno, a decorrere dalla data di delibera della facoltà interessata.

     Per tutti i professori di ruolo, ordinari e associati, di prima nomina, l'opzione fra il regime a tempo pieno e a tempo definito di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è esercitata all'atto della domanda di chiamata o di inquadramento.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.