Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 04/11/1980 |
Numero: | 720 |
Sommario |
Art. 1. Al personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, sono corrisposte, a titolo di acconto sui futuri [...] |
Art. 2. Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 3 novembre 1980, n. 707. |
§ 57.7.422 - D.P.R. 4 novembre 1980, n. 720.
Corresponsione di acconti sui futuri benefici economici al personale della scuola.
(G.U. 6 novembre 1980, n. 305)
Al personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, sono corrisposte, a titolo di acconto sui futuri benefici economici, le seguenti somme:
Le somme di L. 10.000 e 40.000 mensili si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. Sono corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.
Per il personale docente e non docente non di ruolo al quale, ai sensi delle vigenti disposizioni spetti una retribuzione ragguagliata all'effettiva durata del servizio, le somme di cui al primo comma sono corrisposte in proporzione e parimenti in proporzione sono corrisposte al personale docente non di ruolo che presti servizio per un numero di ore settimanali di insegnamento non comportante il trattamento di cattedra.
Le somme di L. 10.000 mensili per l'anno 1919 e di L. 40.000 mensili per l'anno 1980 si considerano nella base pensionabile di cui all'art. 43 del
Gli importi di L. 10.000 e 40.000 di cui al primo comma sono assoggettati alle ritenute anche erariali, ad eccezione di quelle di cui all'art. 37 del
Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della