Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 23/07/1980 |
Numero: | 383 |
Sommario |
Art. unico. È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle [...] |
§ 57.7.41E - Legge 23 luglio 1980, n. 383.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80.
(G.U. 1 agosto 1980, n. 210)
È convertito in legge il
Nel titolo sono soppresse le parole: al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80.
Dopo l'art. 1 è aggiunto il seguente:
Art. 1 bis.
Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni degli esami di maturità, il Ministero della pubblica istruzione trasmette l'elenco dei docenti i quali, pur avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalla nomina, ai vari provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti.
Nel caso in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i provveditori agli studi provvederanno a nominare i sostituti dei presidenti e dei commissari che ne abbiano fatto domanda - ove possibile - nell'ambito degli elenchi trasmessi.
All'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
Ai componenti le commissioni di esami di qualifica negli istituti professionali di Stato e di licenza negli istituti d'arte statali, ai componenti le commissioni di esami di ammissione, di promozione e di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, nonchè ai componenti le commissioni degli esami dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici è corrisposto il compenso giornaliero di L. 1.500. Ai presidenti è corrisposto il compenso giornaliero di L. 2.500.
All'articolo 8, le parole: anno finanziario 1983, sono sostituite dalle seguenti: anno finanziario 1981.