§ 57.7.41E - Legge 23 luglio 1980, n. 383.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:23/07/1980
Numero:383


Sommario
Art. unico.      È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle [...]


§ 57.7.41E - Legge 23 luglio 1980, n. 383.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80.

(G.U. 1 agosto 1980, n. 210)

 

     Art. unico.

     È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, concernente norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80 con le seguenti modificazioni:

     Nel titolo sono soppresse le parole: al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80.

     Dopo l'art. 1 è aggiunto il seguente:

Art. 1 bis.

     Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni degli esami di maturità, il Ministero della pubblica istruzione trasmette l'elenco dei docenti i quali, pur avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalla nomina, ai vari provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti.

     Nel caso in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i provveditori agli studi provvederanno a nominare i sostituti dei presidenti e dei commissari che ne abbiano fatto domanda - ove possibile - nell'ambito degli elenchi trasmessi.

     All'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

     Ai componenti le commissioni di esami di qualifica negli istituti professionali di Stato e di licenza negli istituti d'arte statali, ai componenti le commissioni di esami di ammissione, di promozione e di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, nonchè ai componenti le commissioni degli esami dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici è corrisposto il compenso giornaliero di L. 1.500. Ai presidenti è corrisposto il compenso giornaliero di L. 2.500.

     All'articolo 8, le parole: anno finanziario 1983, sono sostituite dalle seguenti: anno finanziario 1981.