Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 14/03/1980 |
Numero: | 91 |
Sommario |
Art. 1. La proroga dei contratti, degli assegni, delle borse di studio, degli incarichi e delle supplenze di cui al dodicesimo comma dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ha effetto senza [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 57.7.41C - Legge 14 marzo 1980, n. 91.
Interpretazione autentica dell'art. 7, dodicesimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente il riordinamento della docenza universitaria.
(G.U. 31 marzo 1980, n. 89)
La proroga dei contratti, degli assegni, delle borse di studio, degli incarichi e delle supplenze di cui al dodicesimo comma dell'art. 7 della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.