Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 13/03/1980 |
Numero: | 65 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 46 del titolo IV, disposizioni finali, transitorie e comuni della legge 26 maggio 1975, n. 327, sono aggiunti i seguenti commi: |
Art. 2. Il personale già in servizio all'estero deve esercitare le opzioni di cui ai suindicati commi aggiunti dell'art. 46 della legge 26 maggio 1975, n. 327, nel termine di due mesi dall'entrata in [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 57.7.41B - Legge 13 marzo 1980, n. 65.
Modifiche alla legge 26 maggio 1975, n. 327, in materia di trattamento assistenziale e previdenziale del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio all'estero.
(G.U. 19 marzo 1980, n. 77)
All'art. 46 del titolo IV, disposizioni finali, transitorie e comuni della
"Fino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 37, lettera b), della
Analogamente, in attesa del perfezionamento di accordi internazionali per assicurare il ricongiungimento di servizi prestati sotto diversi regimi giuridici, è consentito al personale di cui al comma precedente di optare per il trattamento previdenziale del luogo in cui presta servizio".
Il personale già in servizio all'estero deve esercitare le opzioni di cui ai suindicati commi aggiunti dell'art. 46 della
E' convalidato, e resta applicabile fino alla scadenza del termine di esercizio delle suddette opzioni, il trattamento più favorevole di fatto già corrisposto al personale suddetto.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.