Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 05/08/1978 |
Numero: | 462 |
Sommario |
Art. 1. Sulla base di quanto disposto dall'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica in esso previsto, è autorizzata la spesa di lire 40.000 [...] |
Art. 2. La disciplina per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1 è estesa, con i medesimi criteri e [...] |
Art. 3. A favore delle istituzioni scolastiche la cui attività richieda prestazioni straordinarie di assoluta indilazionabilità in eccedenza ai limiti di orario e di spesa di carattere generale, è [...] |
Art. 4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti criteri e modalità per consentire che le singole istituzioni scolastiche ed [...] |
Art. 5. All'onere di 40.000 milioni derivante dalla attuazione della presente legge, per l'esercizio 1978, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del [...] |
§ 57.7.406 - Legge 5 agosto 1978, n. 462.
Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recante la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le università.
(G.U. 21 agosto 1978, n. 232)
Sulla base di quanto disposto dall'art. 9 della
La disciplina per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1 è estesa, con i medesimi criteri e decorrenza fissati nel decreto stesso, al personale dirigente non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria delle qualifiche indicate nell'art. 47 del
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui al precedente comma è pari ad un centosettantacinquesimo della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio ed eventuale indennità di funzione, con le maggiorazioni previste dall'art. 8 del decreto di cui al precedente art. 1 della presente legge.
A favore delle istituzioni scolastiche la cui attività richieda prestazioni straordinarie di assoluta indilazionabilità in eccedenza ai limiti di orario e di spesa di carattere generale, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978, un apposito fondo la cui dotazione sarà annualmente determinata con la legge di bilancio.
Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti criteri e modalità per consentire che le singole istituzioni scolastiche ed educative provvedano direttamente al pagamento dei compensi per lavoro straordinario al rispettivo personale statale con i fondi loro assegnati dai provveditori agli studi, dal sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano e dagli intendenti scolastici per la scuola in lingua tedesca e delle località ladine.
All'onere di 40.000 milioni derivante dalla attuazione della presente legge, per l'esercizio 1978, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.