§ 57.7.404 - D.L. 29 dicembre 1977, n. 974.
Estensione al personale insegnante e non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole in Eritrea nell'anno 1976-77 delle provvidenze di cui [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:29/12/1977
Numero:974


Sommario
Art. 1.      Agli insegnanti non di ruolo incaricati in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1976-77, con nomina del Ministro per gli affari esteri e compresi nel contingente di cui [...]
Art. 2.      Al personale non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1976-77 e fino alla chiusura dello stesso, con nomina del Ministro per gli affari [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 57.7.404 - D.L. 29 dicembre 1977, n. 974. [1]

Estensione al personale insegnante e non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole in Eritrea nell'anno 1976-77 delle provvidenze di cui al decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito nella legge 18 luglio 1975, n. 299.

(G.U. 5 gennaio 1978, n. 5)

 

     Art. 1.

     Agli insegnanti non di ruolo incaricati in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1976-77, con nomina del Ministro per gli affari esteri e compresi nel contingente di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, sono estese le provvidenze sancite nell'art. 1 del decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1975, n. 299. Il diritto alla non licenziabilità è protratto fino al termine dell'anno scolastico 1980-81.

     Sono altresì estese le provvidenze di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1975, n. 299, a favore del personale docente non di ruolo che abbia prestato servizio nell'anno scolastico 1976-77 in supplenza temporanea nelle scuole italiane in Eritrea, anche senza rapporto d'impiego con lo Stato italiano, purché in possesso del titolo di studio prescritto.

 

          Art. 2.

     Al personale non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1976-77 e fino alla chiusura dello stesso, con nomina del Ministro per gli affari esteri e compreso nel contingente di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, sono estese le provvidenze sancite dall'art. 2 del decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1975, n. 299. Il diritto alla non licenziabilità è protratto fino al termine dell'anno scolastico 1980-81.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall'art. unico della L. 24 febbraio 1978, n. 51.