| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 57. Istruzione | 
| Capitolo: | 57.7 personale | 
| Data: | 10/05/1976 | 
| Numero: | 318 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Il personale non insegnante non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e delle istituzioni educative, è assunto in ruolo, a decorrere dal 1° ottobre 1974, ai [...] | 
§ 57.7.39A - Legge 10 maggio 1976, n. 318.
Interpretazione autentica dell'art. 17, quinto comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e modifica dell'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, concernenti il personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche e delle istituzioni educative.
(G.U. 29 maggio 1976, n. 141)
     Il personale non insegnante non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e delle istituzioni educative, è assunto in ruolo, a decorrere dal 1° ottobre 1974, ai sensi dell'art. 17, comma quinto, della 
(Omissis) [1]
[1] Comma abrogato dall'art. 1 della