Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 19/05/1975 |
Numero: | 167 |
Sommario |
Art. unico. E' prorogato al 31 ottobre 1975 il termine di cui all'art. 1 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per l'emanazione dei decreti con valore di legge ordinaria recanti norme per: |
§ 57.7.38B - Legge 19 maggio 1975, n. 167. [1]
Proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti con valore di legge ordinaria di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.
(G.U. 9 giugno 1975, n. 149)
E' prorogato al 31 ottobre 1975 il termine di cui all'art. 1 della
1) l'adattamento della disciplina degli organi collegiali a livello di circolo o d'istituto e dello stato giuridico del personale direttivo e docente alle esigenze delle istituzioni scolastiche che perseguono particolari finalità di cui alla lettera a) dell'art. 1 della stessa legge n. 477. L'istituzione ed il riordinamento degli organi collegiali di cui al presente n. 1) saranno finalizzati all'esigenza di assicurare la piena partecipazione degli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento e, nel consiglio di circolo o istituto, del rappresentante legale dell'ente gestore. Per la rappresentanza dei genitori si dovrà tener conto della situazione degli alunni e della loro provenienza da diverse parti del territorio nazionale, consentendo anche la partecipazione del rappresentante legale degli istituti che ospitano gli alunni;
2) l'attuazione dei commi terzo e quarto dell'art. 19 della stessa legge n. 477;
3) l'attuazione dell'ultimo comma dell'art. 4 della stessa legge n. 477, che dovrà riguardare:
a) l'adattamento della disciplina dello stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo alle particolari esigenze delle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero e delle scuole europee;
b) la disciplina degli aspetti economici per la destinazione e la permanenza all'estero, nonchè per il rientro in territorio metropolitano del personale di cui alla precedente lettera a);
c) l'istituzione dei ruoli con la determinazione delle relative dotazioni organiche, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ispettivo, direttivo e docente addetto alle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale previste dalla
d) l'estensione e l'adattamento delle norme contenute nel
Le disposizioni relative alle lettere a) e b) del n. 3) del precedente comma si riferiscono anche al personale docente di ruolo assegnato alle istituzioni scolastiche ed universitarie straniere.
Le norme delegate di cui al n. 3) del precedente primo comma saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro, per gli affari esteri e per l'organizzazione della pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite dall'art. 18 della
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 18 novembre 1976, n. 226, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente numero.