Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 14/08/1974 |
Numero: | 391 |
Sommario |
Art. unico. All'art. 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: |
§ 57.7.38A - Legge 14 agosto 1974, n. 391. [1]
Integrazioni dell'art. 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato.
(G.U. 30 agosto 1974, n. 226)
All'art. 17 della
"Gli insegnanti di ruolo della scuola media utilizzati negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica ai sensi del
Il personale docente di ruolo che non trovi eventualmente utilizzazione nelle scuole di titolarità viene impiegato nell'ambito della provincia nell'insegnamento proprio della stessa cattedra o posto orario e, ove ciò non sia possibile, nell'insegnamento di materie affini anche in istituti e scuole di grado inferiore. Il servizio così prestato è utile anche ai fini del compimento del periodo di prova".
[1] Abrogata dall'art. 24 del