§ 57.7.37A - Legge 9 agosto 1973, n. 523.
Modifica all'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente l'inclusione dei lettori di italiano presso le università straniere nelle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:09/08/1973
Numero:523


Sommario
Art. unico.      All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, è aggiunto il seguente comma:


§ 57.7.37A - Legge 9 agosto 1973, n. 523. [1]

Modifica all'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente l'inclusione dei lettori di italiano presso le università straniere nelle graduatorie nazionali per l'immissione nei ruoli della scuola media.

(G.U. 28 agosto 1973, n. 221)

 

     Art. unico.

     All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, è aggiunto il seguente comma:

     "L'inclusione nelle graduatorie nazionali di cui al primo comma del presente articolo può essere richiesta anche dai lettori di italiano abilitati all'insegnamento dopo il 1968, che abbiano prestato servizio per due anni presso università straniere e istituti italiani di cultura all'estero dall'anno scolastico 1961-62 a quello 1971-72 con qualifica non inferiore a "buono" rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.