§ 57.7.36B - Legge 11 novembre 1971, n. 1040.
Modificazioni agli articoli 1 e 3 della legge 23 maggio 1964, n. 380, relativa ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:11/11/1971
Numero:1040


Sommario
Art. 1.      L'articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 380, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'ultimo comma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1964, n. 380, non si applica per i circoli didattici i cui titolari, a norma di legge, o sono comandati presso altra pubblica amministrazione o [...]


§ 57.7.36B - Legge 11 novembre 1971, n. 1040. [1]

Modificazioni agli articoli 1 e 3 della legge 23 maggio 1964, n. 380, relativa ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici.

(G.U. 15 dicembre 1971, n. 316)

 

     Art. 1.

     L'articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 380, è sostituito dal seguente:

     "E' istituita una graduatoria permanente dei maestri di ruolo della scuola elementare, che, in un concorso a posti di direttore didattico, risultino compresi nella graduatoria di merito senza conseguire la nomina in ruolo.

     L'iscrizione avviene inserendo ciascun interessato al posto che nell'ordine progressivo della graduatoria nazionale gli deriva dal punteggio totale conseguito nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli di merito del concorso superato.

     A parità di punteggio la preferenza è accordata al concorrente che abbia superato il concorso bandito in data anteriore.

     Gli iscritti nella graduatoria conservano e mantengono i diritti derivanti dall'iscrizione anche se passano ad altro ruolo d'insegnamento statale e sono cancellati dalla medesima qualora rinuncino alla nomina e comunque dopo sei anni dall'avvenuta iscrizione".

 

          Art. 2.

     L'ultimo comma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1964, n. 380, non si applica per i circoli didattici i cui titolari, a norma di legge, o sono comandati presso altra pubblica amministrazione o sono collocati in aspettativa per un periodo superiore ad un anno.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.