§ 57.7.35e - Legge 22 gennaio 1971, n. 4.
Proroga dei termini per le chiamate ed i trasferimenti a cattedre vacanti presso le facoltà universitarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:22/01/1971
Numero:4


Sommario
Art. 1.      Il termine entro il quale i consigli di facoltà possono provvedere alla copertura delle cattedre scoperte, per trasferimento o per chiamata, è prorogato per l'anno accademico 1970-71, al 28 [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


§ 57.7.35e - Legge 22 gennaio 1971, n. 4. [1]

Proroga dei termini per le chiamate ed i trasferimenti a cattedre vacanti presso le facoltà universitarie.

(G.U. 1 febbraio 1971, n. 26)

 

     Art. 1.

     Il termine entro il quale i consigli di facoltà possono provvedere alla copertura delle cattedre scoperte, per trasferimento o per chiamata, è prorogato per l'anno accademico 1970-71, al 28 febbraio 1971.

     Nel caso che la copertura sia effettuata per una cattedra già coperta per incarico, i competenti organi accademici destinano, per lo stesso anno accademico e con il consenso dell'interessato, il professore incaricato ad un raddoppiamento del corso o ad altro corso di materia affine, conservandogli la retribuzione, anche in soprannumero rispetto al numero dei corsi retribuiti ai sensi delle norme vigenti.

     Agli insegnamenti ufficiali resisi vacanti a seguito di trasferimenti i competenti organi accademici possono provvedere per incarico entro la stessa data del 28 febbraio 1971.

     Fino all'anno accademico che precederà quello di prima applicazione della riforma dell'ordinamento universitario, agli incaricati di insegnamento ufficiale nelle università e negli istituti di istruzione universitaria per i due anni accademici immediatamente precedenti, l'incarico è prorogato per il successivo anno accademico, a domanda da presentarsi entro il 31 marzo. Per gli assistenti di ruolo è sufficiente che l'incarico sia stato conferito nell'anno accademico precedente. Il disposto di cui al presente comma non si applica agli incarichi attribuiti a professori universitari ordinari, straordinari o aggregati [2] .

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 3 giugno 1971, n. 360.