§ 57.7.357 - D.L. 19 giugno 1970, n. 366.
Istituzione delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:19/06/1970
Numero:366


Sommario
Art. 1.  Istituzione delle cattedre
Art. 1 bis. 
Art. 2.  Non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo
Art. 3.  Riserve di posti
Art. 4.  Sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento
Art. 5.  Onere finanziario
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 57.7.357 - D.L. 19 giugno 1970, n. 366. [1]

Istituzione delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

(G.U. 19 giugno 1970, n. 153)

 

     Art. 1. Istituzione delle cattedre

     Negli istituti statali di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica, compresi gli istituti professionali, le cattedre nei corsi diurni e serali sono istituite anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo, purché nel complesso le ore d'insegnamento non siano inferiori a quelle previste per l'istituzione di una cattedra della stessa materia [2] .

     A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni staccate o nelle scuole coordinate o in corsi e classi di altri istituti dello stesso tipo funzionanti sia nella stessa sede sia in sede diversa della medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile, nonché le ore disponibili dei dopo scuola, delle classi di aggiornamento [3] .

     Nella scuola media si deve istituire una cattedra di applicazioni tecniche con sedici ore settimanali di insegnamento per ogni due corsi e una cattedra di educazione musicale con sedici ore settimanali. Per tale istituzione si applicano i criteri indicati nei precedenti commi [4] .

     Entro il 31 marzo di ogni anno si provvede al reperimento delle cattedre da istituire con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 1 bis. [5]

     Il numero degli alunni per classe nelle scuole statali secondarie superiori non può essere maggiore di 25.

     La norma di cui al precedente comma avrà attuazione graduale e con successivo provvedimento legislativo sarà stabilita la data da cui avrà inizio l'applicazione della norma stessa.

 

          Art. 2. Non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo [6]

 

          Art. 3. Riserve di posti

     Le riserve dei posti previsti, ai fini dell'immissione in ruolo nella scuola media, dalle leggi 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni e integrazioni, sono elevate all'80 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico a partire dal 1970-71.

     (Omissis) [7]

     Le riserve dei posti previsti, ai fini dell'immissione in ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, dalle leggi 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 468, 29 marzo 1965, n. 336, 28 marzo 1968, n. 359, sono elevate all'80 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico a partire dal 1970-71.

 

          Art. 4. Sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento

     Fino a quando non saranno approvate le norme sui corsi abilitanti per il reclutamento del personale insegnante della scuola secondaria ed artistica, sono sospesi salvo l'espletamento di quelli già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e negli istituti statali di istruzione secondaria ed artistica.

 

          Art. 5. Onere finanziario

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 4.000 milioni in ragione di anno, si provvede per l'anno finanziario 1970 con riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 26 luglio 1970, n. 571.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 9 agosto 1978, n. 463.

[7]  Comma aggiunto dalla  legge di conversione ed abrogato dall'art. unico della L. 11 novembre 1971, n. 1071.