§ 57.7.348 - Legge 2 aprile 1968, n. 468.
Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:02/04/1968
Numero:468


Sommario
Art. 1.      Gli insegnanti di ruolo e quelli non di ruolo, nonché i presidi di scuola media, che abbiano prestato servizio, in Italia o all'estero, in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 [...]
Art. 2.      Ai fini della immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore, coloro che sono entrati nei [...]
Art. 3.      Sono istituite cattedre di ruolo ordinario di lingua e letteratura straniera nei ginnasi, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici e per geometri, negli istituti tecnici agrari, [...]
Art. 4.      Gli insegnanti di cui al precedente art. 1 e, limitatamente alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore, gli [...]
Art. 5.      Ai fini dell'immissione in ruolo, qualora vengano create nuove cattedre o modificate quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione [...]
Art. 6.      Il Ministro per la pubblica istruzione determina con propri decreti, previa detrazione delle cattedre messe a concorso prima dell'entrata in vigore della presente legge, il numero delle cattedre [...]
Art. 7.      Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni della presente legge, conservano titolo all'assunzione in ruolo, a partire dall'anno scolastico [...]
Art. 8.      Le disposizioni della presente legge si applicano agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo e non di ruolo in possesso dei requisiti di servizio previsti dall'art. 1, limitatamente ai posti per i [...]


§ 57.7.348 - Legge 2 aprile 1968, n. 468. [1]

Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado.

(G.U. 26 aprile 1968, n. 106)

 

     Art. 1.

     Gli insegnanti di ruolo e quelli non di ruolo, nonché i presidi di scuola media, che abbiano prestato servizio, in Italia o all'estero, in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso con qualifica non inferiore a "valente" negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria nonché gli insegnanti elementari laureati, di ruolo nella scuola elementare statale, che abbiano superato il periodo di prova e che nell'ultimo biennio abbiano riportato qualifica non inferiore a "distinto", possono chiedere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori delle scuole secondarie statali di secondo grado, limitatamente alle materie d'insegnamento per le quali risultino in possesso del titolo di abilitazione.

     Limitatamente alle cattedre delle scuole secondarie di secondo grado, che vengono istituite nei convitti nazionali a norma della legge 9 marzo 1967, n. 150, i benefici della presente legge si applicano anche agli insegnanti abilitati delle scuole interne dei convitti nazionali che nell'anno scolastico 1966-67 si siano trovati in servizio nelle medesime scuole da almeno tre anni scolastici.

     Gli stessi benefici si applicano al personale dei ruoli direttivi dei convitti nazionali fornito della prescritta abilitazione.

     Gli insegnanti di cui ai commi secondo e terzo vengono assunti in ruolo dopo l'esaurimento delle graduatorie compilate per ciascuna classe di concorso in attuazione dell'art. 8 della legge 9 marzo 1967, n. 150.

     Per gli insegnanti ex-combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali il periodo di servizio previsto dal presente articolo è ridotto ad un anno.

 

          Art. 2.

     Ai fini della immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore, coloro che sono entrati nei ruoli della scuola secondaria di primo grado prima dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 972, sono considerati in possesso del requisito di abilitazione per le predette cattedre purché siano stati dichiarati vincitori di concorso per titoli ed esami a cattedre per gli ex istituti tecnici inferiori, le ex scuole tecniche, gli ex istituti magistrali inferiori, gli ex ginnasi inferiori, oppure, precedentemente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, per la scuola media, relativamente alla disciplina oppure alle discipline costituenti la cattedra cui aspirano e siano in possesso di laurea.

     Sono altresì considerati in possesso del requisito di abilitazione per le cattedre di cui al comma precedente coloro che, nei concorsi di cui è detto nello stesso comma, non siano stati compresi nelle graduatorie dei vincitori per esaurimento di cattedre messe a concorso.

     Hanno altresì diritto alla immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore i professori ordinari delle prime classi dei licei scientifici, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici, provenienti dai ruoli speciali transitori istituiti per gli insegnamenti delle suddette classi a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, e successivamente inquadrati nei ruoli ordinari di scuole di istruzione secondaria di primo grado ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1957, n. 799.

 

          Art. 3.

     Sono istituite cattedre di ruolo ordinario di lingua e letteratura straniera nei ginnasi, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici e per geometri, negli istituti tecnici agrari, industriali, e, limitatamente alla prima lingua, negli istituti tecnici a indirizzo commerciale e mercantile. Sono altresì istituite le cattedre necessarie per le prime due classi degli istituti tecnici, del liceo scientifico e per la classe di collegamento dell'istituto magistrale.

     Le cattedre di lingua straniera di cui al primo comma del presente articolo sono istituite per ogni due corsi di ginnasio, di istituto magistrale, e, limitatamente alla prima lingua, di istituto tecnico a indirizzo commerciale e mercantile, ogni tre corsi di istituto tecnico agrario, di istituto tecnico industriale e di istituto tecnico per geometri.

     Il Ministro per la pubblica istruzione con propri decreti determina la formazione delle cattedre di cui al presente articolo.

     Le abilitazioni di cui alle tabelle A IV/f, A JV/i, A IV/s e A IV/t, relative all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie, sono da considerarsi valide per l'insegnamento della prima lingua straniera negli istituti tecnici commerciali e a tipo mercantile per l'insegnamento della lingua straniera negli istituti tecnici per geometri, agrari, femminili, per i ginnasi e per gli istituti magistrali.

 

          Art. 4.

     Gli insegnanti di cui al precedente art. 1 e, limitatamente alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore, gli insegnanti di cui all'art. 2 sono collocati in una unica graduatoria nazionale per ciascuna classe di concorso.

     Le graduatorie di cui al comma precedente sono compilate secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

 

          Art. 5.

     Ai fini dell'immissione in ruolo, qualora vengano create nuove cattedre o modificate quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a definire con proprio decreto la corrispondenza, all'interno di ciascun ruolo, fra le graduatorie compilate ai sensi dell'articolo che precede e le nuove cattedre.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per la pubblica istruzione determina con propri decreti, previa detrazione delle cattedre messe a concorso prima dell'entrata in vigore della presente legge, il numero delle cattedre reperibili secondo le norme previste dai commi secondo e terzo dell'art. 8 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

     Il cinquanta per cento delle cattedre di cui al precedente comma sarà assegnato in base alla presente legge, ed il rimanente cinquanta per cento sarà riservato ai concorsi ordinari.

     Per ciascuna classe di concorso la presente legge sarà applicata soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie per le relative cattedre compilate in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831.

     Le riserve di posti previste dagli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e successive modificazioni, ivi comprese quelle fissate per le materie la cui corrispondenza è stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, a favore degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate in base alla suddetta legge 28 luglio 1961, n. 831, sono elevate al 50 per cento delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1967-68.

 

          Art. 7.

     Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni della presente legge, conservano titolo all'assunzione in ruolo, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui avrà inizio il conferimento delle nomine per ciascuna delle graduatorie di cui all'art. 4, per le cattedre reperite ai sensi dell'articolo precedente, e nel limite del 50 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

     Gli insegnanti non di ruolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

 

          Art. 8.

     Le disposizioni della presente legge si applicano agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo e non di ruolo in possesso dei requisiti di servizio previsti dall'art. 1, limitatamente ai posti per i quali, in concorsi per esami a posti nelle scuole secondarie superiori, abbiano conseguito l'idoneità, ovvero riportato una valutazione di almeno sessanta centesimi, con non meno di sei decimi in ciascuna prova.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.