Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 02/04/1968 |
Numero: | 466 |
Sommario |
Art. 1. Il compenso mensile, dovuto a norma dell'art. 28 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e successive modificazioni, agli insegnanti elementari delle scuole speciali statali, per ogni ora [...] |
Art. 2. Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° ottobre 1968. |
Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 200 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 800 milioni per gli anni finanziari successivi, si provvederà con gli [...] |
§ 57.7.346 - Legge 2 aprile 1968, n. 466. [1]
Provvidenze economiche per gli insegnanti elementari delle scuole speciali statali.
(G.U. 26 aprile 1968, n. 106)
Il compenso mensile, dovuto a norma dell'art. 28 del
Gli insegnanti di scuole speciali istituite previa convenzione con comuni ed enti dopo il 31 dicembre 1933, ed alle quali si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 29 del
Il compenso speciale, di cui al terzo comma dell'art. 3 del
Il compenso speciale di cui al precedente comma è corrisposto per il periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno per gli insegnanti elementari di ruolo ed in ragione del servizio effettivamente prestato durante il periodo di insegnamento e di esame, per gli insegnanti non di ruolo.
Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° ottobre 1968.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 200 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 800 milioni per gli anni finanziari successivi, si provvederà con gli stanziamenti previsti dall'art. 2 della
Gli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1968, 1969 e 1970 dagli articoli 2 e 8 della predetta
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'applicazione della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 1 del