§ 57.7.336 - Legge 2 dicembre 1967, n. 1215.
Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernenti il personale insegnante nelle scuole reggimentali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:02/12/1967
Numero:1215


Sommario
Art. 1.      Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole per militari, ai sensi dell'art. 97 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, il ruolo organico dei maestri elementari nelle provincie ove [...]
Art. 2.      I posti di ruolo istituiti a norma dell'art. 1 sono ricoperti mediante concorso per titoli ed esami, da bandirsi all'entrata in vigore della presente legge, al quale sono ammessi gli insegnanti [...]
Art. 3.      Dopo l'assunzione in servizio dei vincitori del concorso di cui all'articolo precedente, i provveditori agli studi sono autorizzati a provvedere al funzionamento delle scuole per militari [...]
Art. 4.      Gli orari, i diari, nonché le altre modalità di organizzazione e di funzionamento delle scuole per militari sono stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con [...]
Art. 5.      All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte, per l'anno finanziario 1968, per lire 196.620.000 a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1502 dello stato di previsione della [...]


§ 57.7.336 - Legge 2 dicembre 1967, n. 1215. [1]

Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernenti il personale insegnante nelle scuole reggimentali.

(G.U. 23 dicembre 1967, n. 320)

 

     Art. 1.

     Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole per militari, ai sensi dell'art. 97 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, il ruolo organico dei maestri elementari nelle provincie ove nell'anno scolastico 1967-68 hanno funzionato le suddette scuole, è aumentato con decorrenza dal 1° ottobre 1968 di un numero di posti complessivamente non superiore a 600, in relazione alle esigenze delle medesime scuole.

 

          Art. 2.

     I posti di ruolo istituiti a norma dell'art. 1 sono ricoperti mediante concorso per titoli ed esami, da bandirsi all'entrata in vigore della presente legge, al quale sono ammessi gli insegnanti non di ruolo che, alla data del bando, abbiano prestato servizio nelle scuole reggimentali delle provincie sedi di concorso per non meno di tre anni scolastici riportando qualifiche non inferiori a "buono", e che risultino in servizio nell'anno scolastico 1967-68 [2] .

     Le prove di esame si svolgeranno con le modalità previste dall'art. 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ratificato con la legge 5 aprile 1950, n. 191.

     I vincitori del concorso non potranno, nel primo triennio di servizio, essere trasferiti a domanda.

 

          Art. 3.

     Dopo l'assunzione in servizio dei vincitori del concorso di cui all'articolo precedente, i provveditori agli studi sono autorizzati a provvedere al funzionamento delle scuole per militari assegnando ad esse, annualmente, sentite le autorità militari e con il consenso degli interessati, maestri del ruolo normale o soprannumerario, entro il limite complessivo dei posti istituiti a norma dell'art. 1 e con l'osservanza del normale orario di cattedra.

     Sono abrogati il secondo comma dell'art. 101 e l'art. 103 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

 

          Art. 4.

     Gli orari, i diari, nonché le altre modalità di organizzazione e di funzionamento delle scuole per militari sono stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la difesa.

 

          Art. 5.

     All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte, per l'anno finanziario 1968, per lire 196.620.000 a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1502 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967, e per lire 45.130.000 con gli stanziamenti di cui all'art. 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente il finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. unico della L. 13 novembre 1969, n. 933.