§ 57.7.31b - Legge 26 maggio 1966, n. 336.
Proroga degli incarichi di insegnamento.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:26/05/1966
Numero:336


Sommario
Art. unico.      Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento, gli incarichi [...]


§ 57.7.31b - Legge 26 maggio 1966, n. 336. [1]

Proroga degli incarichi di insegnamento.

(G.U. 6 giugno 1966, n. 138).

 

 

     Art. unico.

     Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento, gli incarichi triennali con scadenza al 30 settembre 1966, compresi quelli già prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 335,nonchè quelli conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, sono prorogati anche per l'anno scolastico 1966-1967.

     Dalla proroga di cui al comma precedente sono esclusi gli incarichi relativi all'insegnamento di applicazioni tecniche maschili e femminili nella scuola media.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.