§ 57.7.28b - Legge 22 maggio 1964, n. 379.
Modifica all'art. 19 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, per la partecipazione ai concorsi riservati al personale non insegnante degli istituti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:22/05/1964
Numero:379


Sommario
Art. unico.      Il secondo e terzo comma dell'art. 19 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, sono sostituiti dal seguente


§ 57.7.28b - Legge 22 maggio 1964, n. 379. [1]

Modifica all'art. 19 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, per la partecipazione ai concorsi riservati al personale non insegnante degli istituti di istruzione tecnica e professionale.

(G.U. 12 giugno 1964, n. 142).

 

 

     Art. unico.

     Il secondo e terzo comma dell'art. 19 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, sono sostituiti dal seguente:

     "Per la partecipazione ai predetti concorsi si prescinde dal limite di età nei confronti del personale di ruolo ordinario, di ruolo speciale transitorio, di ruolo aggiunto e non di ruolo in servizio presso le scuole e gli istituti di istruzione tecnica e professionale. Il Ministero della pubblica istruzione stabilirà le prove di esame e i relativi programmi".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.