§ 57.7.271 - Legge 28 gennaio 1963, n. 28.
Norme integrative sull'ordinamento della carriera dei capi di Istituto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:28/01/1963
Numero:28


Sommario
Art. unico.      Il servizio prestato dal personale direttivo, con la qualifica di preside di 2


§ 57.7.271 - Legge 28 gennaio 1963, n. 28. [1]

Norme integrative sull'ordinamento della carriera dei capi di Istituto.

(G.U. 6 febbraio 1963, n. 34)

 

     Art. unico.

     Il servizio prestato dal personale direttivo, con la qualifica di preside di 2a categoria, e dal personale insegnante in grado, coefficiente o classe di stipendio equiparati a quelli iniziali di capo di Istituto, è valutato per intero, mediante ricostruzione della carriera, per il conseguimento della seconda classe di stipendio prevista per i presidi e per i direttori degli istituti di istruzione artistica rispettivamente dalle tabelle E e C annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni.

     I benefici economici e di carriera di cui al precedente comma decorrono dal 1° luglio 1962.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63, concernenti il personale direttivo delle scuole e Istituti dell'istruzione secondaria ed artistica.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.