Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 28/01/1963 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. unico. Il servizio prestato dal personale direttivo, con la qualifica di preside di 2 |
§ 57.7.271 - Legge 28 gennaio 1963, n. 28. [1]
Norme integrative sull'ordinamento della carriera dei capi di Istituto.
(G.U. 6 febbraio 1963, n. 34)
Il servizio prestato dal personale direttivo, con la qualifica di preside di 2a categoria, e dal personale insegnante in grado, coefficiente o classe di stipendio equiparati a quelli iniziali di capo di Istituto, è valutato per intero, mediante ricostruzione della carriera, per il conseguimento della seconda classe di stipendio prevista per i presidi e per i direttori degli istituti di istruzione artistica rispettivamente dalle tabelle E e C annesse alla
I benefici economici e di carriera di cui al precedente comma decorrono dal 1° luglio 1962.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63, concernenti il personale direttivo delle scuole e Istituti dell'istruzione secondaria ed artistica.
[1] Abrogata dall'art. 1 del