Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 20/12/1962 |
Numero: | 1743 |
Sommario |
Art. 1. Le norme stabilite nell'art. 26 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e nell'art. 7 della legge 16 luglio 1960, n. 727, si applicano anche al personale insegnante e direttivo della scuola [...] |
Art. 2. All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede con riduzione, per lire 500 mila, del capitolo n. 75, per lire 500 mila, del capitolo n. 77 e, per lire 1 milione e [...] |
§ 57.7.267 - Legge 20 dicembre 1962, n. 1743. [1]
Integrazione del trattamento di quiescenza degli insegnanti e capi di istituti della istruzione secondaria provenienti dalle scuole di avviamento dei Comuni ad autonomia scolastica.
(G.U. 7 gennaio 1963, n. 5)
Le norme stabilite nell'art. 26 della
All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede con riduzione, per lire 500 mila, del capitolo n. 75, per lire 500 mila, del capitolo n. 77 e, per lire 1 milione e 500 mila, del capitolo n. 116 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del