§ 57.7.262 - Legge 1 agosto 1962, n. 1249.
Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, riguardante la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:01/08/1962
Numero:1249


Sommario
Art. 1.      La decorrenza della nomina degli insegnanti elementari, assunti in ruolo in base ai risultati dei concorsi speciali indetti ai termini dell'art. 4 della legge 19 luglio 1961, n. 669, viene [...]
Art. 2.      Il risultato conseguito nelle prove di esame del concorso indetto dalla Regione siciliana con decreto assessoriale 27 aprile 1957, n. 706, dagli insegnanti elementari, che parteciparono a detto [...]


§ 57.7.262 - Legge 1 agosto 1962, n. 1249. [1]

Norme integrative della legge 19 luglio 1961, n. 669, riguardante la definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle Provincie siciliane.

(G.U. 23 agosto 1962, n. 212)

 

     Art. 1.

     La decorrenza della nomina degli insegnanti elementari, assunti in ruolo in base ai risultati dei concorsi speciali indetti ai termini dell'art. 4 della legge 19 luglio 1961, n. 669, viene fissata, ai soli effetti giuridici, al 1° ottobre 1959.

 

          Art. 2.

     Il risultato conseguito nelle prove di esame del concorso indetto dalla Regione siciliana con decreto assessoriale 27 aprile 1957, n. 706, dagli insegnanti elementari, che parteciparono a detto concorso senza trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 - comma primo, n. 2 - della legge 27 novembre 1954, n. 1170, è valido ad ogni effetto, compresa la partecipazione ad eventuali concorsi speciali.

     La presente legge è operativa dall'anno scolastico 1962-63.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.