Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 14/11/1962 |
Numero: | 1615 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sostituito dal seguente |
Art. 2. L'art. 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sostituito dal seguente |
§ 57.7.25e - Legge 14 novembre 1962, n. 1615. [1]
Modifica agli articoli 3 e 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme per la nomina dei presidi e dei direttori delle Scuole e degli Istituti di istruzione secondaria.
(G.U. 30 novembre 1962, n. 305).
Il primo comma dell'art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sostituito dal seguente:
"I concorsi, di cui ai precedenti articoli, sono indetti, almeno ogni due anni, con decreto ministeriale, il quale determina il numero dei posti da conferire, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e dei titoli".
L'art. 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sostituito dal seguente:
"I vincitori hanno diritto, in ordine di graduatoria, alla scelta della sede fra quelle rimaste disponibili dopo il movimento annuale e limitatamente ad esse".
[1] Abrogata dall'art. 1 del