§ 57.7.256 - Legge 4 giugno 1962, n. 585.
Incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:04/06/1962
Numero:585


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 4.  [4]
Art. 5. 


§ 57.7.256 - Legge 4 giugno 1962, n. 585.

Incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado.

(G.U. 3 luglio 1962, n. 166)

 

     Art. 1. [1]

     Gli insegnanti elementari di ruolo, forniti del prescritto titolo di abilitazione o di laurea, possono essere assegnati dai provveditori agli studi, per la durata dell'anno scolastico, a cattedre o a posti con orario che dia diritto al trattamento di cattedra, disponibili nelle scuole secondarie di primo grado.

     Nelle graduatorie provinciali gli insegnanti elementari di ruolo abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e gli insegnanti elementari di ruolo laureati seguiranno, rispettivamente, l'ultimo concorrente non di ruolo abilitato o laureato.

     Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con propria ordinanza i modi e i termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati, nonché i criteri per la compilazione delle graduatorie di cui al comma precedente.

 

          Art. 2. [2]

     Gli insegnanti destinati alle scuole secondarie a norma del precedente articolo sono dispensati dagli obblighi di servizio nelle scuole elementari, alle quali sono organicamente assegnati. Essi conservano, a tutti gli effetti giuridici ed economici, durante il periodo di destinazione, il posto nel ruolo cui appartengono, la sede di titolarità, il proprio stato giuridico e titolo allo sviluppo di carriera nel ruolo stesso.

     Il servizio prestato nelle scuole secondarie di primo grado è valutato dai competenti capi d'istituto secondo le norme in vigore per i professori non di ruolo delle scuole stesse.

 

          Art. 3. [3]

     Gli insegnanti elementari di ruolo conservano, durante il periodo del servizio prestato nelle scuole secondarie di primo grado, il trattamento economico fondamentale del ruolo di provenienza. Qualora tale trattamento sia inferiore a quello dovuto per l'insegnamento da essi impartito, la differenza è corrisposta a titolo di assegno personale, non utile a pensione. Le competenze accessorie spettano nella misura stabilita per l'insegnamento secondario e per la sede in cui esso è impartito.

 

          Art. 4. [4]

     Il trattamento economico fondamentale, l'eventuale assegno personale e le competenze accessorie sono corrisposti agli insegnanti di cui alla presente legge, a carico del capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione concernente le spese per gli assegni al personale della scuola media e della scuola secondaria di avviamento professionale.

 

          Art. 5. [5]

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[5] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 22 marzo 1967, n. 159.