§ 57.7.232 - Legge 11 ottobre 1960, n. 1178.
Istituzione del ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:11/10/1960
Numero:1178


Sommario
Art. 1.  Assistenti
Art. 2.  Funzioni
Art. 3.  Accesso ai ruoli
Art. 4.  Commissioni giudicatrici
Art. 5.  Nomina
Art. 6.  Sostituzione di personale assistente
Art. 7.  Trasferimenti
Art. 8.  Posizione degli assistenti
Art. 9.  Valutazione di servizio
Art. 10.  Accompagnatori al pianoforte nei Conservatori di musica e pianisti accompagnatori nell'Accademia nazionale di danza
Art. 11.  Funzioni
Art. 12.  Accesso ai ruoli
Art. 13.  Posizione degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori
Art. 14.  Valutazione del servizio
Art. 15.  Copertura della spesa


§ 57.7.232 - Legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

Istituzione del ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza.

(G.U. 27 ottobre 1960, n. 264)

 

Capo I

PERSONALE ASSISTENTE NELLE ACCADEMIE

DI BELLE ARTI E NEI LICEI ARTISTICI

 

     Art. 1. Assistenti

     In corrispondenza delle singole cattedre di ruolo presso le Accademie di belle arti e delle singole cattedre di ruolo di materie artistiche presso i Licei artistici è previsto un posto di assistente di ruolo.

     Gli assistenti vengono distribuiti in due ruoli a seconda che esplichino la loro opera nelle Accademie di belle arti o nei Licei artistici. La rispettiva carriera è fissata dalla annessa tabella A ed il passaggio dalla I alla II classe di stipendio è subordinato al rapporto favorevole del capo dell'Istituto. I compensi per prestazioni complementari attinenti alla funzione di assistente sono fissati nell'annessa tabella B.

     Il personale di cui al presente articolo è statale ad ogni effetto di legge.

 

          Art. 2. Funzioni

     Gli assistenti svolgono attività didattica, coadiuvando gli insegnanti delle cattedre cui sono assegnati. Il loro obbligo d'orario settimanale è di ore 16.

 

          Art. 3. Accesso ai ruoli

     I posti di assistente sono conferiti mediante pubblici concorsi per titoli ed esami banditi dal Ministero della pubblica istruzione per ciascun posto; detti concorsi si svolgeranno presso i singoli Istituti. L'esame consisterà in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica.

     I bandi di concorso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

     Per l'ammissione ai concorsi valgono le stesse norme che regolano i concorsi per l'insegnamento di materie artistiche.

     Per i concorsi a posti di assistente di storia dell'arte presso l'Accademia di belle arti è necessario, altresì, essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della stessa materia nei Licei classici.

     Le prove vertono sui programmi approvati dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della competente sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

 

          Art. 4. Commissioni giudicatrici

     Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione. Esse sono composte: dell'insegnante titolare della materia alla cui cattedra si riferisce il posto fisso a concorso e di altri due insegnanti di ruolo, rispettivamente delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, della stessa materia o di materia affine, a seconda che il posto sia per assistente ordinario dell'Accademia di belle arti o nel Liceo artistico. Per i concorsi relativi ai Licei artistici potranno essere chiamati a far parte delle Commissioni due docenti di materia affine dell'Accademia di belle arti ove ha sede il Liceo, in mancanza di titolari del Liceo stesso. Ove si renda impossibile la costituzione delle Commissioni giudicatrici per mancanza di insegnanti di ruolo, può essere richiesta l'opera di insegnanti titolari di altre Accademie di belle arti o di Licei artistici. Le mansioni di segretario nelle predette Commissioni sono affidate ad un funzionario di ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle Accademie di belle arti.

     Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano, fra loro o con alcuno dei candidati, parenti o affini sino al 4° grado incluso.

 

          Art. 5. Nomina

     Le Commissioni giudicatrici, con motivata relazione, propongono per i singoli posti messi a concorso non più di tre candidati idonei, in ordine alfabetico. La relazione è approvata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. La nomina è conferita mediante decreto ministeriale a quel candidato che fra gli idonei sia stato prescelto dall'insegnante titolare della cattedra cui il concorso si riferisce.

     E' in facoltà del Ministro nominare, entro i due anni scolastici successivi all'approvazione degli atti del concorso, ad altri posti della stessa materia o di materia affine, della stessa o di altra Accademia di belle arti o Liceo artistico, su richiesta dei rispettivi titolari, i concorrenti compresi nella terna degli idonei.

     Ai posti vacanti di assistenti di ruolo può provvedersi nelle more del concorso, mediante assistenti incaricati.

     Del pari, per i posti vacanti di assistente inerenti a cattedre di ruolo temporaneamente sprovviste di titolari, si deve provvedere con assistenti incaricati.

     Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui l'assistente di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti ad ogni effetto, salvo ratifica del Ministero della pubblica istruzione, su proposta dell'insegnante titolare della cattedra per cui l'assistente è richiesto e dell'insegnante incaricato che lo sostituisce, con parere favorevole del direttore dell'Istituto.

     Per la nomina ad assistente incaricato di storia dell'arte è necessario essere in possesso del titolo di studio necessario per l'ammissione ai concorsi per la relativa cattedra.

     Agli assistenti incaricati di cui al precedente comma compete il trattamento iniziale identico a quello del personale di ruolo, proporzionato al numero delle ore di effettivo servizio.

 

          Art. 6. Sostituzione di personale assistente

     Qualora l'insegnante titolare riscontri che l'assistente non assolve alle proprie funzioni didattiche previste dall'art. 2, è tenuto a fare proposta motivata di sostituzione al capo dell'Istituto che trasmette, entro il mese di maggio, la proposta stessa corredata del proprio parere e di un rapporto motivato del direttore sentito il parere del Consiglio dei professori, limitato per quanto riguarda il Liceo artistico, ai soli professori di materie artistiche del Liceo stesso, e per quanto riguarda l'Accademia, ai professori dell'Accademia stessa, al Ministero della pubblica istruzione.

     Il Ministro, a norma dell'articolo seguente, può disporre il trasferimento dell'assistente, e qualora ciò non si renda possibile, la cessazione dal servizio, sentite in ogni caso le controdeduzioni dell'interessato ed a seguito del parere della competente sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

     All'assistente che cessa dal servizio, prima che abbia maturato il diritto alla pensione, è corrisposta una indennità pari a tante mensilità del trattamento economico in godimento all'atto della risoluzione del rapporto d'impiego, per quanti anni scolastici ha prestato servizio.

     La cessazione del servizio decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello durante il quale è intervenuto il provvedimento.

 

          Art. 7. Trasferimenti

     L'assistente può essere trasferito ad altra cattedra della stessa materia o di materia affine, anche in altra sede, su domanda dell'interessato e previo consenso del titolare della cattedra presso la quale dovrà assumere servizio.

 

          Art. 8. Posizione degli assistenti

     Gli assistenti delle Accademie di belle arti e di materie artistiche presso i Licei artistici, che alla data del 1° ottobre 1959 abbiano espletato un periodo di continuativo e lodevole servizio di almeno tre anni scolastici, sono, su domanda, inquadrati nei ruoli degli assistenti ordinari delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, previo parere favorevole dei rispettivi titolari e del direttore dell'Istituto ed in seguito a giudizio di idoneità da accertarsi dal Ministero della pubblica istruzione mediante ispezione che tenga conto dei titoli artistici e della necessaria capacità didattica.

     Le norme di cui al precedente comma valgono anche per l'inquadramento degli assistenti a cattedre di materie scientifiche e di anatomia artistica dei Licei artistici, i quali saranno compresi in un ruolo transitorio ad esaurimento.

     Gli assistenti i quali saranno inquadrati in ruolo in base alle disposizioni di cui ai precedenti commi, che siano in possesso del prescritto titolo di studio e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto non meno di otto anni di continuativo e lodevole servizio, possono essere assunti nei ruoli dei professori degli istituti medi di istruzione di primo e secondo grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, sempre che siano disponibili all'atto dell'assunzione posti di ruolo negli Istituti stessi. L'assunzione ha luogo col grado di ordinario e per l'insegnamento di materie o gruppo di materie che, a giudizio della sezione prima del Consiglio superiore, siano corrispondenti a quelle che formano oggetto delle cattedre cui gli interessati erano addetti in qualità di assistenti.

     A decorrere dal 1° luglio 1961 e salvo quanto disposto nei precedenti commi, i posti di assistenti incaricati nei Licei artistici, sono aboliti.

 

          Art. 9. Valutazione di servizio

     Ai fini della valutazione del servizio utile per l'inquadramento di cui al precedente articolo, non costituisce interruzione il servizio prestato in qualità di insegnante incaricato della stessa materia o materia affine, negli Istituti di istruzione artistica, purché si siano compiuti complessivamente tre anni di servizio come assistente.

     Ai fini dell'inquadramento nonché a quelli della determinazione dello stipendio e della progressione di carriera sono computati per intero gli anni di servizio prestati come assistenti incaricati.

 

Capo II

ACCOMPAGNATORI AL PIANOFORTE NEI

CONSERVATORI DI MUSICA E PIANISTI ACCOMPAGNATORI

NELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

 

          Art. 10. Accompagnatori al pianoforte nei Conservatori di musica e pianisti accompagnatori nell'Accademia nazionale di danza

     In corrispondenza delle singole cattedre di ruolo di canto nei Conservatori di musica è previsto un posto di accompagnatore al pianoforte.

     In corrispondenza di ciascun anno del corso normale di ciascun anno del corso di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza, è previsto un posto di pianista accompagnatore.

     La carriera di tale personale è fissata nell'annessa tabella A ed i compensi per prestazioni complementari attinenti alle relative funzioni sono fissati nell'annessa tabella B.

     Gli accompagnatori al pianoforte ed i pianisti accompagnatori passano alla 2a classe di stipendio in seguito al rapporto favorevole del direttore dell'Istituto.

 

          Art. 11. Funzioni

     Gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori coadiuvano i rispettivi insegnanti, svolgendo la propria opera nei limiti delle direttive date dai titolari e dai direttori.

 

          Art. 12. Accesso ai ruoli

     I posti di accompagnatore al pianoforte e di pianista accompagnatore sono conferiti mediante concorsi per titoli ed esami banditi dal Ministero della pubblica istruzione per ciascun posto.

     I bandi di concorso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Per l'ammissione ai concorsi e per lo svolgimento dei medesimi vigono le stesse norme previste per i professori di materie artistiche; è necessario altresì essere in possesso del diploma di pianoforte conseguito presso un Conservatorio di musica statale o un Istituto musicale pareggiato.

     I posti non ancora occupati mediante concorso e quelli che si renderanno comunque vacanti saranno conferiti a personale incaricato.

 

          Art. 13. Posizione degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori

     Gli accompagnatori al pianoforte che, in servizio alla data del 1° ottobre 1959, abbiano espletato un periodo di continuativo e lodevole servizio di almeno tre anni scolastici, sono, su domanda, ed in seguito a giudizio di idoneità da accertarsi mediante ispezione promossa dal Ministero della pubblica istruzione, inquadrati nel ruolo di accompagnatori al pianoforte nei Conservatori di musica.

     I pianisti accompagnatori che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma, sono, con le stesse modalità, inquadrati nel relativo ruolo di pianisti accompagnatori nell'Accademia nazionale di danza.

     Ai fini della valutazione del servizio utile per l'inquadramento di cui ai commi precedenti, non costituisce interruzione il servizio prestato in qualità di incaricato, quale insegnante di pianoforte o di pianoforte complementare.

 

          Art. 14. Valutazione del servizio

     Gli anni di servizio precedentemente prestati alla assunzione nel ruolo di accompagnatori al pianoforte o di pianisti accompagnatori sono computati come utili ai fini della determinazione dello stipendio e della progressione della carriera.

 

          Art. 15. Copertura della spesa

     La presente legge avrà decorrenza agli effetti finanziari, dal 1° luglio 1961.

 

 

Tabella A

 

Coefficiente

Assistenti di Accademia di belle arti e pianisti accompagnatori del corso superiore e di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza

Assistenti di Liceo artistico, accompagnatori di pianoforte di Conservatori di musica e pianisti accompagnatori del corso inferiore e medio dell'Accademia nazionale di danza

402

IV classe di stipendio dopo 9 anni di servizio

 

325

III classe di stipendio dopo 7 anni di servizio

III classe di stipendio dopo 8 anni di servizio

271

II classe di stipendio dopo 2 anni di servizio

II classe di stipendio dopo 2 anni di servizio

229

I classe di stipendio all'atto della nomina

I classe di stipendio all'atto della nomina

 

 

Tabella B

Compensi mensili lordi per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente

 

A) Assistenti di Accademia di belle arti e pianisti accompagnatori del corso superiore di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza di ruolo e non di ruolo

L. 7.000

B) Assistenti di Liceo artistico ed accompagnatori di pianoforte dei Conservatori di musica e pianisti accompagnatori del corso inferiore e medio dell'Accademia nazionale di danza di ruolo e non di ruolo

L. 5.000

 

     I compensi previsti dalla presente tabella sostituiscono, per quanto riguarda gli assistenti delle Accademie di belle arti e quelli dei Licei artistici, l'indennità di laboratorio di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.