Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 08/10/1957 |
Numero: | 1303 |
Sommario |
Art. 1. I gruppi di insegnamento di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono quelli indicati, per ciascuna classe di esami di abilitazione all'esercizio professionale, nella tabella A [...] |
Art. 2. Gli insegnanti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria in servizio nei ruoli speciali transitori alla data del 18 febbraio 1956 possono chiedere di conseguire l'abilitazione [...] |
Art. 3. Gli insegnanti non di ruolo che nel decennio scolastico 1945-46 - 1954-55 abbiano insegnato negli istituti di istruzione secondaria statali, pareggiati, o legalmente riconosciuti, per almeno [...] |
Art. 4. Gli insegnanti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 possono chiedere di essere sottoposti all'ispezione e alla prova previste dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, con istanza [...] |
Art. 5. Il provveditore agli studi o l'autorità diplomatica o consolare esamina le domande e la relativa documentazione, invitando gli interessati a regolarizzare, entro un termine non superiore a [...] |
Art. 6. I candidati ammessi all'ispezione e alla prova di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, saranno inclusi dai provveditori agli studi o dalle autorità diplomatiche o consolari in [...] |
Art. 7. I candidati sono sottoposti all'ispezione nella scuola dove prestano eventualmente servizio. |
Art. 8. Gli ispettori centrali, i capi di istituto o i professori di ruolo ordinario incaricati delle ispezioni invieranno i relativi rapporti ai provveditori agli studi o alle autorità diplomatiche o [...] |
Art. 9. I candidati sono chiamati a turno, mediante lettera raccomandata, dal provveditore agli studi o dalle autorità diplomatiche o consolari nella cui giurisdizione ha sede la Commissione. |
Art. 10. La prova di cui al precedente articolo consisterà in un colloquio inteso a saggiare, nei limiti dei programmi stabiliti per i corrispondenti esami orali della tabella B annessa al regolamento di [...] |
Art. 11. Coloro che superano la prova di cui ai precedenti articoli sono abilitati ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440. |
Art. 12. I presidenti delle Commissioni istituite per gli insegnanti in servizio in scuole italiane all'estero o ivi residenti invieranno al Ministero della pubblica istruzione gli originali degli [...] |
Art. 13. La validità giuridica dei diplomi delle abilitazioni conseguite ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, decorrerà, a tutti gli difetti, dal giorno successivo a quello in cui [...] |
§ 57.7.199 - D.P.R. 8 ottobre 1957, n. 1303.
Approvazione del regolamento per il conferimento dell'abilitazione didattica.
(G.U. 17 gennaio 1958, n. 13)
E' approvato il regolamento di attuazione dell'art. 7 della
Regolamento di attuazione
dell'art. 7 della
I gruppi di insegnamento di cui all'art. 7 della
Gli insegnanti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria in servizio nei ruoli speciali transitori alla data del 18 febbraio 1956 possono chiedere di conseguire l'abilitazione prevista dall'art. 7 della
Gli insegnanti non di ruolo che nel decennio scolastico 1945-46 - 1954-55 abbiano insegnato negli istituti di istruzione secondaria statali, pareggiati, o legalmente riconosciuti, per almeno cinque anni scolastici anche se non successivi, discipline appartenenti allo stesso gruppo possono chiedere di conseguire l'abilitazione ai sensi dell'art. 7 della
a) per la classe o per una delle sottoclassi di esame, indicate nella tabella A annessa al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 6 della citata legge, nelle quali siano comprese la disciplina o le discipline insegnate;
b) per una o più di tali discipline, sempreché l'ordinamento vigente preveda per esse corrispondenti classi di concorso a cattedre di ruolo ordinario.
Il quinquennio di cui al precedente comma è ridotto ad un triennio per i mutilati ed invalidi di guerra, per i combattenti, reduci e partigiani, per i perseguitati politici o razziali.
Il servizio nel quinquennio o nel triennio predetti deve essere stato prestato per la durata e con il possesso di uno dei titoli di studio prescritti, ai fini della validità del servizio stesso in ciascun anno scolastico, dall'ordinamento vigente nel tempo.
Gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica, alla data del 18 febbraio 1956, devono risultare in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione alle Università, e agli Istituti superiori ed aver frequentato con profitto il corso o i corsi indicati nel secondo comma dell'art. 7 della
In base al servizio prestato nel decennio scolastico sopraindicato non potrà essere conseguita più di una abilitazione.
Gli insegnanti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 possono chiedere di essere sottoposti all'ispezione e alla prova previste dall'art. 7 della
Alla domanda di cui sopra gli insegnanti dei ruoli speciali transitori devono allegare, oltre alla ricevuta del pagamento all'Ufficio del registro della tassa di L. 4000 stabilita dalla
Gli insegnanti non di ruolo devono invece allegare alla predetta istanza:
a) un certificato di nascita legalizzato, ove occorra, ai sensi del
b) il titolo legale di studio in originale o in copia autenticata e, per gli insegnanti di educazione fisica, un certificato attestante di aver frequentato con profitto il corso di perfezionamento svoltosi a Torino nel 1942 o uno dei corsi di perfezionamento indetti successivamente;
c) la ricevuta del pagamento della tassa di L. 4000;
d) un certificato o, se del caso, più certificati rilasciati dal capo di istituto, dai quali risulti che hanno prestato il servizio minimo indicato nel precedente articolo:
e) eventuali certificati attestanti la qualità di mutilato, di invalido di guerra, di combattente, di reduce di partigiano di perseguitato politico o raziale.
L'ordinanza di cui al primo comma del presente articolo sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e di essa sarà data notizia nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Il provveditore agli studi o l'autorità diplomatica o consolare esamina le domande e la relativa documentazione, invitando gli interessati a regolarizzare, entro un termine non superiore a trenta giorni, i documenti imperfetti ed esclude, con proprio decreto motivato, dall'ispezione e dalla prova coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza e, non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, dei documenti prescritti o non abbiano regolarizzato o restituito, nel termine loro assegnato, i documenti formalmente imperfetti, o che, infine, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.
I candidati ammessi all'ispezione e alla prova di cui all'art. 7 della
L'incarico dell'ispezione di cui sopra sarà affidato a ispettori centrali, a capi di istituto o professori di ruolo ordinario che abbiano insegnato o insegnino la disciplina o le discipline relative all'abilitazione richiesta. Per le ispezioni da compiere nei confronti dei candidati in servizio nelle scuole italiane all'estero o ivi residenti il relativo incarico sarà affidato, d'intesa col Ministero degli affari esteri, a capi di istituto o professori di dette scuole.
L'ispezione accerta, tenuto conto della complessiva attività nell'insegnamento, l'attitudine professionale del candidato e la sua capacità a servirsi, per le discipline che lo richiedano, dei sussidi didattici o sperimentali.
I candidati sono sottoposti all'ispezione nella scuola dove prestano eventualmente servizio.
Coloro che non prestano servizio all'atto della presentazione della domanda di cui al precedente art. 4 o che lo prestino per discipline non comprese nel gruppo di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione richiesta, dovranno far presente tale circostanza nella domanda stessa. Il provveditore agli studi o l'autorità diplomatica o consolare designerà, in tal caso, la scuola statale dove dovrà aver luogo l'ispezione. Tale scuola sarà scelta, ove possibile, tra quelle presso cui i candidati abbiano eventualmente prodotto istanze intese ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 della
A tal fine, nella domanda di ammissione di cui al precedente comma, gli interessati dovranno altresì precisare se abbiano presentato o meno detta istanza indicando nella affermativa, le relative scuole statali.
Il capo della scuola statale designata potrà utilizzare, a richiesta, l'opera del candidato nei modi più opportuni per consentire, ai fini dell'ispezione, l'acquisizione di elementi utili di giudizio sull'attitudine professionale del candidato stesso.
Per i soli periodi di eventuale utilizzazione nell'insegnamento a titolo di supplenza, in sostituzione di titolare, incaricato o altro supplente assenti, compete la retribuzione prevista dalle disposizioni vigenti.
Gli ispettori centrali, i capi di istituto o i professori di ruolo ordinario incaricati delle ispezioni invieranno i relativi rapporti ai provveditori agli studi o alle autorità diplomatiche o consolari interessati. In detti rapporti dovrà risultare in modo esplicito se l'ispezione abbia avuto o meno esito favorevole.
I candidati che superino l'ispezione sono inclusi in appositi elenchi distinti per discipline o gruppi di discipline da trasmettere in copia al Ministero della pubblica istruzione o da affiggere all'albo dei provveditorati agli studi o negli uffici delle autorità diplomatiche o consolari.
Il Ministro della pubblica istruzione sulla base di detti elenchi provvede con proprio decreto a stabilire le sedi nelle quali i candidati dovranno sostenere la prova di cui all'art. 7 della
I candidati sono chiamati a turno, mediante lettera raccomandata, dal provveditore agli studi o dalle autorità diplomatiche o consolari nella cui giurisdizione ha sede la Commissione.
Decade dal diritto alla prova chi non risulti presente nel giorno e nell'ora stabiliti. La Commissione, tuttavia, ha facoltà, quando ricorrano giustificati, gravi motivi, di concedere una proroga, sempre che essa non abbia ultimato i propri lavori.
La prova di cui al precedente articolo consisterà in un colloquio inteso a saggiare, nei limiti dei programmi stabiliti per i corrispondenti esami orali della tabella B annessa al regolamento di attuazione di cui all'art. 6 della
Coloro che superano la prova di cui ai precedenti articoli sono abilitati ai sensi dell'art. 7 della
Il presidente della Commissione raggruppa gli abilitati per provincia dove prestano servizio o dove risiedono e li include, in ordine alfabetico, in elenchi distinti per discipline o gruppi di discipline per le quali sono state conseguite le abilitazioni.
Copie di detti elenchi, sottoscritti dai membri delle Commissioni o delle sottocommissioni eventualmente istituite in relazione al numero dei candidati, saranno inviate al Ministero della pubblica istruzione e, per l'affissione all'albo, ai provveditori agli studi delle provincie di cui sopra.
Presso ogni Provveditorato in cui ha sede la Commissione giudicatrice sono conservati gli originali degli elenchi di cui al precedente comma, nonché i verbali e gli atti della Commissione stessa.
Le domande di ammissione, gli elenchi di cui al precedente arti. 6, i rapporti delle ispezioni e tutti gli altri atti inerenti al conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 7 della
I presidenti delle Commissioni istituite per gli insegnanti in servizio in scuole italiane all'estero o ivi residenti invieranno al Ministero della pubblica istruzione gli originali degli elenchi di cui al 2° comma del precedente articolo, distinti soltanto per discipline o gruppi di discipline per le quali sono state conseguite le abilitazioni, nonché i verbali e gli atti delle Commissioni stesse.
Una copia di detti elenchi, sottoscritti dai membri della Commissione, sarà inviata, per l'affissione, alle autorità diplomatiche o consolari interessate.
Le autorità diplomatiche o consolari trasmettono parimenti al Ministero della pubblica istruzione tutti gli atti indicati nell'ultimo comma del precedente articolo.
La validità giuridica dei diplomi delle abilitazioni conseguite ai sensi dell'art. 7 della
Per il rilascio dei predetti diplomi, per la restituzione dei documenti e per quanto altro non sia stato previsto nel presente decreto, si osservano le disposizioni del regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 6 della citata