§ 57.7.18a - Legge 8 febbraio 1957, n. 44.
Modifiche all'art. 1, comma secondo, della legge 10 marzo 1955, n. 95, circa le indennità ai componenti le Commissioni d'esame negli Istituti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:08/02/1957
Numero:44


Sommario
Art. unico.      Il secondo comma dell'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 95, è sostituito dal seguente


§ 57.7.18a - Legge 8 febbraio 1957, n. 44. [1]

Modifiche all'art. 1, comma secondo, della legge 10 marzo 1955, n. 95, circa le indennità ai componenti le Commissioni d'esame negli Istituti d'istruzione artistica.

(G.U. 11 marzo 1957, n. 65).

 

 

     Art. unico.

     Il secondo comma dell'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 95, è sostituito dal seguente:

     "Sono abrogati il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, nonchè, limitatamente a quanto concerne le Commissioni per gli esami di maturità artistica e di diploma nei Conservatori di musica, l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1075, ratificati con legge 21 marzo 1953, n. 190".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.