Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 08/02/1957 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. unico. Il secondo comma dell'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 95, è sostituito dal seguente |
§ 57.7.18a - Legge 8 febbraio 1957, n. 44. [1]
Modifiche all'art. 1, comma secondo, della legge 10 marzo 1955, n. 95, circa le indennità ai componenti le Commissioni d'esame negli Istituti d'istruzione artistica.
(G.U. 11 marzo 1957, n. 65).
Il secondo comma dell'art. 1 della
"Sono abrogati il primo comma dell'art. 2 del
[1] Abrogata dall'art. 1 del