| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 57. Istruzione | 
| Capitolo: | 57.7 personale | 
| Data: | 20/06/1956 | 
| Numero: | 613 | 
| Sommario | 
| Art. unico. L'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, è sostituito dal seguente | 
§ 57.7.17d - Legge 20 giugno 1956, n. 613.
Modificazione dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, concernente istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei licei classici.
(G.U. 6 luglio 1956, n. 166).
     L'art. 2 del 
"Nei licei classici è istituita una cattedra di ruolo di storia dell'arte per ogni tre corsi completi.
"Gli insegnanti di storia dell'arte sono tenuti a completare l'orario, nella stessa materia fino a sedici ore settimanali nei corsi collaterali o classi aggiunte, senza alcun diritto a compenso speciale".