§ 57.7.14a - Legge 6 agosto 1954, n. 815.
Modifiche alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463, per la statizzazione delle scuole elementari per ciechi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:06/08/1954
Numero:815


Sommario
Art. 1.      La lettera a) dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463 (1), è così sostituita
Art. 2.      L'art. 13 della legge richiamata al precedente art. 1 è così sostituito
Art. 3.      La presente legge ha la stessa decorrenza della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, di cui è integrativa


§ 57.7.14a - Legge 6 agosto 1954, n. 815.

Modifiche alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463, per la statizzazione delle scuole elementari per ciechi.

(G.U. 9 settembre 1954, n. 207).

 

 

     Art. 1.

     La lettera a) dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463 (1), è così sostituita:

     "a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole elementari suddette, e in scuole parificate per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando in ogni anno la qualifica complessiva di "ottimo"".

 

          Art. 2.

     L'art. 13 della legge richiamata al precedente art. 1 è così sostituito:

     "Al personale che otterrà l'inquadramento dei ruoli statali in applicazione del presente art. 11 sarà riconosciuta, agli effetti dell'inquadramento stesso, un'anzianità corrispondente agli anni di servizio prestati presso le scuole elementari suddette, o presso scuole parificate per ciechi, purchè la rispettiva nomina sia stata disposta con regolare provvedimento approvato dal competente provveditore agli studi. Detto servizio sarà valutato, secondo le norme di cui all'art. 157 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577".

 

          Art. 3.

     La presente legge ha la stessa decorrenza della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, di cui è integrativa.