Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 02/01/1952 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Le insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali, se per effetto dell'art. 5 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, sono state retrocesse al ruolo B, vengono riassunte nel ruolo A [...] |
Art. 2. La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge farà carico allo stanziamento inscritto al capitolo 85 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per [...] |
§ 57.7.127 - Legge 2 gennaio 1952, n. 18. [1]
Reintegrazione in ruolo A delle insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali.
(G.U. 31 gennaio 1952, n. 26)
Le insegnanti di ruolo di pedagogia delle ex scuole normali, se per effetto dell'art. 5 del
La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge farà carico allo stanziamento inscritto al capitolo 85 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1951-52.
[1] Abrogata dall'art. 1 del