| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 57. Istruzione | 
| Capitolo: | 57.7 personale | 
| Data: | 07/06/1951 | 
| Numero: | 500 | 
| Sommario | 
| Art. unico. I presidi, i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado, nonché i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, sono collocati [...] | 
§ 57.7.121 - Legge 7 giugno 1951, n. 500. [1]
Collocamento a riposo del personale direttivo e insegnante degli istituti secondari e di istruzione artistica di ogni ordine e grado.
(G.U. 10 luglio 1951, n. 155)
I presidi, i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado, nonché i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, sono collocati a riposo al termine dell'anno scolastico in cui compiono il 70° anno di età.
     Gli articoli 2 e 3 del regio 
[1] Abrogata dall'art. 1 del