§ 57.7.11h - Legge 29 giugno 1951, n. 558.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, concernente gli aiutanti tecnici ed il personale di servizio degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:29/06/1951
Numero:558


Sommario
Art. unico.      Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, è ratificato con le seguenti modificazioni


§ 57.7.11h - Legge 29 giugno 1951, n. 558.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, concernente gli aiutanti tecnici ed il personale di servizio degli Istituti di istruzione media, classica e magistrale.

(G.U. 24 luglio 1951, n. 167).

 

 

     Art. unico.

     Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, è ratificato con le seguenti modificazioni:

     Art. 6. Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

     "Il ruolo del personale di cui ai precedenti commi è unificato".

     Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

     "Ove più bidelli in servizio in uno stesso Istituto di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, abbiano conseguito o conseguano la promozione a bidello-capo ai sensi del presente decreto, i promossi, che risultino eccedenti il limite di cui al precedente comma, continueranno ad essere assegnati alla scuola od istituto in cui prestavano servizio all'atto della promozione, semprechè non possano essere assegnati ad altre scuole od istituti della stessa sede.

     In tal caso le mansioni di bidello-capo sono esercitate dal bidello-capo più anziano".