§ 57.7.11f - Legge 29 gennaio 1951, n. 22.
Ratifica, con modificazione, del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, concernente proroga dei termini per la nomina dei vincitori di concorsi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:29/01/1951
Numero:22


Sommario
Art. unico.      Il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, è ratificato con la seguente motivazione


§ 57.7.11f - Legge 29 gennaio 1951, n. 22. [1]

Ratifica, con modificazione, del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, concernente proroga dei termini per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie e per trasferimenti di professori universitari.

(G.U. 31 gennaio 1951, n. 25).

 

 

     Art. unico.

     Il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, è ratificato con la seguente motivazione:

     Art. 1 bis (nuovo). – Le nomine e i trasferimenti di professori universitari hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 15 dicembre. Il Ministro per la pubblica istruzione può tuttavia, su proposta delle Facoltà o scuole interessate, disporre, per circostanze eccezionali, i provvedimenti stessi entro il 1° febbraio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.