Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 29/01/1951 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. unico. Il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, è ratificato con la seguente motivazione |
§ 57.7.11f - Legge 29 gennaio 1951, n. 22. [1]
Ratifica, con modificazione, del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, concernente proroga dei termini per la nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie e per trasferimenti di professori universitari.
(G.U. 31 gennaio 1951, n. 25).
Il
Art. 1 bis (nuovo). – Le nomine e i trasferimenti di professori universitari hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 15 dicembre. Il Ministro per la pubblica istruzione può tuttavia, su proposta delle Facoltà o scuole interessate, disporre, per circostanze eccezionali, i provvedimenti stessi entro il 1° febbraio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del