§ 57.7.11a - Legge 19 maggio 1950, n. 317.
Proroga dei termini di legge per estendere alle mogli dei dispersi le agevolazioni concessa alle vedove di guerra ai sensi dell'articolo 8 del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:19/05/1950
Numero:317


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, è sostituito dai seguenti
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 57.7.11a - Legge 19 maggio 1950, n. 317. [1]

Proroga dei termini di legge per estendere alle mogli dei dispersi le agevolazioni concessa alle vedove di guerra ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830.

(G.U. 14 giugno 1950, n. 134).

 

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, è sostituito dai seguenti:

     "Fino al 30 settembre 1950 le vedove di guerra e le mogli degli scomparsi in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 ed il 31 dicembre 1945, che a partire dall'anno scolastico 1939 - 40 abbiano prestato almeno tre anni di servizio nelle scuole governative, possono essere assunte, a domanda, senza concorso, nei ruoli degli insegnanti di istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, indipendentemente dal possesso del titolo di abilitazione e dal limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

     "Per le mogli degli scomparsi è sufficiente che entro il 30 settembre 1950 sia stata promossa la procedura per la dichiarazione di morte, anche se la relativa sentenza non sia intervenuta. In tal caso la nomina a ordinario, completato il normale periodo di prova, sarà disposta con effetti giuridici dal 1° ottobre 1949".

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.