Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 19/05/1950 |
Numero: | 317 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, è sostituito dai seguenti |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 57.7.11a - Legge 19 maggio 1950, n. 317. [1]
Proroga dei termini di legge per estendere alle mogli dei dispersi le agevolazioni concessa alle vedove di guerra ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830.
(G.U. 14 giugno 1950, n. 134).
Il primo comma dell'art. 8 del
"Fino al 30 settembre 1950 le vedove di guerra e le mogli degli scomparsi in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 ed il 31 dicembre 1945, che a partire dall'anno scolastico 1939 - 40 abbiano prestato almeno tre anni di servizio nelle scuole governative, possono essere assunte, a domanda, senza concorso, nei ruoli degli insegnanti di istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, indipendentemente dal possesso del titolo di abilitazione e dal limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.
"Per le mogli degli scomparsi è sufficiente che entro il 30 settembre 1950 sia stata promossa la procedura per la dichiarazione di morte, anche se la relativa sentenza non sia intervenuta. In tal caso la nomina a ordinario, completato il normale periodo di prova, sarà disposta con effetti giuridici dal 1° ottobre 1949".
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
[1] Abrogata dall'art. 1 del