§ 57.7.118 - Legge 3 gennaio 1951, n. 41.
Collocamento in missione per un triennio, presso le Facoltà di magistero e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati di maestri [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:03/01/1951
Numero:41


Sommario
Art. unico.      L'art. 140 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e modificato [...]


§ 57.7.118 - Legge 3 gennaio 1951, n. 41. [1]

Collocamento in missione per un triennio, presso le Facoltà di magistero e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati di maestri elementari di ruolo, per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

(G.U. 15 febbraio 1951, n. 38)

 

     Art. unico.

     L'art. 140 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e modificato con regio decreto 24 gennaio 1929, n. 145, è sostituito dal seguente:

     "Presso le Facoltà di magistero delle Università degli studi e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a destinare insegnanti di ruolo delle scuole elementari di Stato in numero complessivamente non superiore a sessanta, per frequentare il corso triennale di studi per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica. Essi conservano la sede e il diritto allo stipendio e alle indennità di carovita e di studi.

     "Per la scelta di tali insegnanti, nel numero da determinarsi di volta in volta, il Ministero bandisce ogni anno un concorso per titoli, secondo le norme che saranno fissate con regolamento".

     Il regolamento di cui al precedente capoverso sarà emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.