Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 04/04/1950 |
Numero: | 224 |
Sommario |
Art. unico. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1253, è ratificato con le seguenti modificazioni |
§ 57.7.10d - Legge 4 aprile 1950, n. 224. [1]
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie.
(G.U. 19 maggio 1950, n. 114)
Il
Art. 2. - E' sostituito dal seguente:
"Gli attuali direttori amministrativi di terza classe conservano, a titolo personale, la qualifica presentemente loro attribuita. Le funzioni inerenti, col diritto di usare la relativa qualifica, possono, inoltre, essere attribuite, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ad uno dei segretari capi di prima classe in servizio presso Università o Istituti di istruzione universitaria ai quali non si trovi assegnato un direttore amministrativo.
"Il Ministro per la pubblica istruzione può comandare presso l'Amministrazione centrale, con compiti ispettivi, non più di due ragionieri capi di prima classe. Altri due impiegati di ragioneria possono essere comandati presso l'Amministrazione centrale per i servizi dell'istruzione superiore.
"Il trattamento economico del personale di cui al precedente comma graverà sugli stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione".
Art. 2 - bis (nuovo). - "Il Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi del
Art. 3. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"I posti che, in applicazione del
Il sesto comma è sostituito dal seguente:
"L'anzianità di servizio prevista ai fini del presente articolo è ridotta di due anni per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati o invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, semprechè essi abbiano i requisiti prescritti".
Art. 3 - bis (nuovo). — "I funzionari di ruolo di gruppo B (grado 7° ) che esercitino in atto presso gli uffici di segreterie delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria ed abbiano esercitato ininterrottamente, per non meno di cinque anni, le funzioni di direttore amministrativo, potranno conseguire, ove tale servizio sia stato qualificato ottimo e sia riconosciuto opportuno nell'interesse dell'Amministrazione, la nomina a direttore amministrativo di terza classe (grado 7° ), conservando tale qualifica ai sensi del precedente art. 2.
"Le assegnazioni al grado 7° del gruppo A, di cui al presente articolo, saranno conferite a posti in soprannumero da riassorbirsi non prima di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento".
Art. 3 - ter (nuovo). — "I vincitori dei concorsi interni, indetti e regolarmente espletati durante l'amministrazione militare alleata, per la nomina a posti di ruolo di grado iniziale nelle segreterie universitarie, semprechè risultino tra i vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo, conseguiranno la nomina in ruolo, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data dell'ingresso in ruolo dei vincitori dei concorsi espletati per le segreterie universitarie nel 1947, in base all'art. 1 del
"Per le promozioni del personale di cui al presente articolo saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 6, comma terzo, del
Art. 4. - L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:
"Entro il termine di cui al precedente comma, il personale nominato nei ruoli dei gruppi A e B, proveniente rispettivamente dai concorsi speciali espletati in attuazione dell'art. 13 della
"Nei confronti di coloro che riusciranno vincitori dei concorsi indetti a norma dell'art. 3, i periodi minimi per la promozione ai gradi fino all'8° del gruppo A, 9° del gruppo B ed 11° del gruppo C, sono ridotti di un anno e mezzo".
Art. 4 - bis (nuovo). — "Per l'ammissione ai concorsi pubblici di cui alla
Art. 6. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il personale non di ruolo che, alla data del
Art. 7. - Il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Può essere trattenuto in servizio finchè non siano venute a cessare le cause che ne determinarono l'assunzione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1952, il personale non di ruolo assunto con qualifica diversa da quella parificabile alla qualifica di avventizio di prima, seconda e terza categoria di cui al regio
Art. 9. - E' sostituito dal seguente:
"Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di trattenere nella posizione di comando presso l'Amministrazione centrale, fino a tutto il 31 dicembre 1952, gli impiegati di gruppo B e C del ruolo delle segreterie universitarie che trovavansi, alla data del 31 dicembre 1947, in servizio presso l'Amministrazione medesima ai sensi dell'art. 29 del
Art. 9 - bis (nuovo). — Il personale di cui al
"L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Università e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati durante il periodo che viene valutato ai sensi del precedente comma.
"Le Amministrazioni universitarie restituiranno agli interessati i contributi accantonati su conti individuali eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti interni".
Art. 9 - ter (nuovo). — "Il servizio non di ruolo prestato nelle Amministrazioni universitarie anteriormente alla nomina nei ruoli statali può essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo di riscatto pari al 6 per cento dello stipendio e della retribuzione spettante alla data della domanda. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio e sull'ultima retribuzione.
"I servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennità per cessazione del rapporto di impiego; e qualora tale indennità sia stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto.
"L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato ed agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia, per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo".
La tabella A, per la sola parte relativa al gruppo C, è sostituita dalla seguente:
Grado |
Qualifica |
Numero dei posti |
9° |
Archivista capo |
24 |
10° |
Primo archivista |
64 |
11° |
Archivista |
130 |
12° |
Applicato |
355 |
13° |
Alunno d'ordine |
117 |
|
|
690 |
[1] Abrogata dall'art. 24 del