§ 57.6.62 - D.M. 26 luglio 1991, n. 295.
Regolamento dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza in applicazione dell'art. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.6 istruzione professionale
Data:26/07/1991
Numero:295


Sommario
Art. 1.      1. Il regolamento dei corsi di qualificazione per operatore tecnico addetto all'assistenza, nonchè la disciplina dei requisiti di accesso, dei criteri di ammissione, delle modalità di [...]
Art. 2.      1. I corsi di qualificazione per operatore tecnico addetto all'assistenza sono istituiti presso le scuole per infermieri professionali o presso altre strutture dotate delle necessarie [...]
Art. 3.      1. Il 60% dei posti disponibili ogni anno presso le scuole è riservato ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale.
Art. 4.      1. Per il primo biennio di attuazione, ai corsi di qualificazione per operatore tecnico addetto all'assistenza sono ammessi i dipendenti del Servizio sanitario nazionale inquadrati nella [...]
Art. 5.  [1]
Art. 6.  [2]
Art. 7.      1. Gli operatori tecnici addetti all'assistenza sono inseriti prioritariamente nelle équipe assistenziali delle unità operative ospedaliere.
Art. 8.      1. In deroga a quanto disposto nell'art. 2 dell'allegato 1, qualora il corso di operatore tecnico addetto all'assistenza sia riservato ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale di cui al 1° [...]
Art. 9.      1. L'attivazione dei corsi di qualificazione di cui ai decreti del Ministro della sanità 10 febbraio 1984 e 15 giugno 1987, n. 590, cessa alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 10.      1. L'attestato di qualifica di operatore tecnico addetto all'assistenza è rilasciato previo superamento di un colloquio e di una prova pratica, ai quali sono ammessi coloro che hanno frequentato [...]
Art. 1.      1. I corsi di qualificazione per operatore tecnico addetto all'assistenza hanno durata annuale.
Art. 2.      1. Il corso ha la durata di 670 ore articolate in 220 ore per la parte teorica, 70 ore per le esercitazioni pratiche, 60 ore per la verifica dell'apprendimento e 320 ore per il tirocinio guidato.
Art. 3.      1. Il numero degli aspiranti da ammettere ai corsi non può essere inferiore a quindici unità per ciascuna sezione del corso, nè può superare il numero di trenta.
Art. 4.      1. L'organizzazione didattica dei corsi, nonchè la selezione dei candidati, sono demandate alla direzione delle scuole.
Art. 5.      1. Il tirocinio è svolto di norma nell'orario di lavoro fermo restando che esso va espletato nei servizi, settori o unità operative previste dalla programmazione didattica sotto la guida e la [...]
Art. 6.      1. La frequenza del corso è obbligatoria e non vengono in ogni caso ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze, giustificate da gravi [...]


§ 57.6.62 - D.M. 26 luglio 1991, n. 295.

Regolamento dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza in applicazione dell'art. 40, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.

(G.U. 16 settembre 1991, n. 217)

 

     Art. 1.

     1. Il regolamento dei corsi di qualificazione per operatore tecnico addetto all'assistenza, nonchè la disciplina dei requisiti di accesso, dei criteri di ammissione, delle modalità di svolgimento dei corsi, ed il programma dei corsi stessi sono disciplinati rispettivamente come dagli allegati n. 1 e n. 2.

     2. E' altresì approvato il modello di attestato di qualificazione di operatore tecnico addetto all'assistenza, di cui all'allegato 3, che è rilasciato a seguito del superamento del colloquio e della prova pratica cui sono ammessi coloro che hanno portato a termine il relativo corso di qualificazione.

 

          Art. 2.

     1. I corsi di qualificazione per operatore tecnico addetto all'assistenza sono istituiti presso le scuole per infermieri professionali o presso altre strutture dotate delle necessarie attrezzature didattiche individuate dalle regioni e dalle province autonome.

     2. Le regioni e le province autonome disciplinano l'organizzazione dei corsi la cui attuazione è demandata alle Unità sanitarie locali (UU.SS.LL.) e alle altre istituzioni pubbliche o private di cui agli articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che gestiscono le scuole.

 

          Art. 3.

     1. Il 60% dei posti disponibili ogni anno presso le scuole è riservato ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

     2. Per il primo biennio di attuazione dei corsi, ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale è riservata la totalità dei posti disponibili.

 

          Art. 4.

     1. Per il primo biennio di attuazione, ai corsi di qualificazione per operatore tecnico addetto all'assistenza sono ammessi i dipendenti del Servizio sanitario nazionale inquadrati nella posizione funzionale di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali, già ausiliari socio-sanitari specializzati per effetto dell'art. 7, 2° e 3° comma, del decreto ministeriale 15 giugno 1987, n. 590, e che risultino essere in possesso del diploma della scuola dell'obbligo.

     2. Qualora il numero degli aspiranti al corso sia superiore al numero dei posti disponibili presso ciascuna scuola si procede alla formulazione di una graduatoria tra i dipendenti di cui al comma precedente secondo i criteri definiti dall'art. 3, 2° comma dell'allegato 1.

     3. Per gli anni successivi, al medesimo personale è riservato almeno il 50% dei posti di operatore tecnico addetto all'assistenza disponibili presso le scuole di cui al 1° comma dell'art. 2.

     4. A partire dal secondo anno di attuazione, al corso di qualificazione di cui trattasi sono ammessi anche i dipendenti del Servizio sanitario nazionale inquadrati nella posizione funzionale di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali già ausiliari socio-sanitari ed ausiliari socio-sanitari specializzati non ricompresi al precedente 1° comma, che risultino in possesso del diploma di scuola dell'obbligo.

     5. Qualora il numero degli aspiranti al corso individuati al 5 comma del presente articolo sia inferiore al numero dei posti disponibili presso ciascuna scuola, si procede alla formulazione di una graduatoria tra i dipendenti di cui al comma precedente secondo i criteri definiti dall'art. 3, 2° comma, dell'allegato 1.

 

          Art. 5. [1]

     1. Nelle piante organiche delle UU.SS.LL. e delle istituzioni di cui agli articoli 39, 41 e 42 della legge 28 dicembre 1978, n. 833, sono istituiti i posti di operatore tecnico addetto all'assistenza nella misura massima del 35% dei posti di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali in organico alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. In relazione al fabbisogno di operatori tecnici addetti all'assistenza risultante dalla proporzione di cui al 1° comma le regioni e le province autonome determinano annualmente il numero totale dei posti da istituire presso le scuole di cui al 1° comma dell'art. 2.

 

          Art. 6. [2]

     1. Contestualmente all'inquadramento nella qualifica di operatore tecnico addetto all'assistenza di personale in servizio come ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali a seguito della frequenza e del superamento del corso di qualificazione, i posti relativi di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali sono trasformati in posti di operatori tecnico addetto all'assistenza.

 

          Art. 7.

     1. Gli operatori tecnici addetti all'assistenza sono inseriti prioritariamente nelle équipe assistenziali delle unità operative ospedaliere.

     2. A tal fine nell'ambito delle direzioni sanitarie, a cura degli infermieri dirigenti, deve attuarsi una revisione dei modelli di organizzazione del lavoro infermieristico.

     3. All'uopo vanno predisposti Protocolli operativi e piani di attività che fungano da guida e supporto alle attività pratiche dell'operatore tecnico addetto all'assistenza e da strumento di verifica e valutazione delle stesse.

     4. Dopo un anno dall'inserimento degli operatori tecnici addetti all'assistenza nei servizi, settori o unità operative delle UU.SS.LL. e delle istituzioni pubbliche o private di cui agli articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si procede alla valutazione del livello di efficacia dell'inserimento dell'operatore tecnico addetto all'assistenza e alla verifica del grado di specificità nell'utilizzazione del personale infermieristico da esso supportato.

     5. Il progetto di lavoro e risultati conseguiti sono inviati alla Commissione per la verifica e la revisione della qualità nonchè al Comitato nazionale di cui all'art. 69, 1° e 11° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.

 

          Art. 8.

     1. In deroga a quanto disposto nell'art. 2 dell'allegato 1, qualora il corso di operatore tecnico addetto all'assistenza sia riservato ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale di cui al 1° comma dell'art. 4 ha la durata di 470 ore articolate in 140 ore per la parte teorica, 70 ore per le esercitazioni, 60 ore per la verifica dell'apprendimento e 200 ore per il tirocinio guidato.

     2. Il titolo derivante dalla partecipazione ai corsi di cui all'art. 7, 2° e 3° comma, del decreto ministeriale 15 giugno 1987, n. 590, non può essere riconosciuto ai fini del credito di qualificazione per le unità formative 2, 3, 6 e 9 del programma di cui all'allegato 2.

 

          Art. 9.

     1. L'attivazione dei corsi di qualificazione di cui ai decreti del Ministro della sanità 10 febbraio 1984 e 15 giugno 1987, n. 590, cessa alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 10.

     1. L'attestato di qualifica di operatore tecnico addetto all'assistenza è rilasciato previo superamento di un colloquio e di una prova pratica, ai quali sono ammessi coloro che hanno frequentato il corso di qualificazione di cui all'art. 6 dell'allegato 1, sostenute dinnanzi ad una Commissione costituita dal direttore della scuola, che la presiede, da tre docenti della scuola di cui due dell'area infermieristica, da un rappresentante del Ministero della sanità e da un rappresentante della regione in cui la scuola ha sede.

 

 

ALLEGATO 1

(di cui all'art. 1, 1° comma, del regolamento)

Disciplina dei corsi di qualificazione per operatore tecnico addetto all'assistenza

 

          Art. 1.

     1. I corsi di qualificazione per operatore tecnico addetto all'assistenza hanno durata annuale.

     2. I corsi hanno inizio la prima settimana del mese di ottobre di ogni anno e si concludono entro il giorno 30 del mese di maggio dell'anno successivo.

 

          Art. 2.

     1. Il corso ha la durata di 670 ore articolate in 220 ore per la parte teorica, 70 ore per le esercitazioni pratiche, 60 ore per la verifica dell'apprendimento e 320 ore per il tirocinio guidato.

     2. Il programma di qualificazione si articola in unità formative per ognuna delle quali si definisce il monte ore riservato alla teoria, alle esercitazioni ed alla verifica. Il monte ore relativo al tirocinio è globale per l'intero corso.

     3. La metodologia applicativa del programma deve ispirarsi ad obiettivi di tipo educativo-comportamentale, alla soluzione di problemi operativi derivanti dall'attività di supporto propria dei soggetti in formazione, e ad una didattica integrata con tecniche per l'apprendimento attivo e per la valutazione.

 

          Art. 3.

     1. Il numero degli aspiranti da ammettere ai corsi non può essere inferiore a quindici unità per ciascuna sezione del corso, nè può superare il numero di trenta.

     2. Qualora il numero degli aspiranti al corso sia superiore al numero dei posti disponibili, si procede alla formulazione di una graduatoria per soli titoli valutando, nell'ordine, il carico di famiglia, i titoli di studio e professionali con particolare riguardo a quelli connessi alla qualifica in oggetto, la maggiore età per i candidati esterni e l'anzianità di servizio per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale dando priorità a che presta servizio nelle unità di degenza.

 

          Art. 4.

     1. L'organizzazione didattica dei corsi, nonchè la selezione dei candidati, sono demandate alla direzione delle scuole.

     2. La direzione dei corsi è affidata ad un infermiere dirigente dando la preferenza a coloro che hanno conseguito il diploma di dirigente dell'assistenza infermieristica.

     3. L'attività didattica è svolta preferibilmente da personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che abbia particolare competenza nelle materie oggetto di insegnamento e che sia in possesso, a seconda delle esigenze didattiche, del diploma di dirigente dell'assistenza infermieristica o della abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica o del diploma di assistente sanitario o del diploma di ostetrica o del diploma di laurea.

 

          Art. 5.

     1. Il tirocinio è svolto di norma nell'orario di lavoro fermo restando che esso va espletato nei servizi, settori o unità operative previste dalla programmazione didattica sotto la guida e la responsabilità del personale infermieristico coordinatore o degli infermieri professionali ivi operanti.

     2. L'insegnamento teorico si svolge al di fuori dell'orario di servizio.

     3. Al fine di consentire la partecipazione al corso del personale dipendente di cui all'art. 4 senza pregiudizio per la normale funzionalità dei servizi, lo stesso utilizzerà il congedo straordinario per la frequenza della parte teorica del corso corrispondente a 280 ore complessive di teoria e verifica, fermo restando che la parte pratica, nonchè le 70 ore riferite alle esercitazioni in aula di dimostrazione, sono considerate ad ogni effetto come servizio.

 

          Art. 6.

     1. La frequenza del corso è obbligatoria e non vengono in ogni caso ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze, giustificate da gravi motivi, pari al 10% per la parte teorica, al 10% per la parte pratica e al 10% per le esercitazioni.

     2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una valutazione teorica e ad una valutazione pratica.

 

 

ALLEGATO 2

(di cui all'art. 1, 1° comma, del regolamento)

 

     Programma dei corsi di formazione per operatore tecnico addetto all'assistenza

     Unità formative:

     1) Elementi di igiene;

     2) Attività domestico-alberghiere;

     3) Igiene della persona;

     4) Mobilizzazione della persona, trasporto dei materiali;

     5) Alimentazione;

     6) Relazione/Comunicazione;

     7) Elementi di legislazione;

     8) Nozioni di primo soccorso e pronto intervento;

     9) Prestazioni in ambiente extraospedaliero.

     Per ognuna delle unità formative si specificano i contenuti generali nonchè le ore corrispondenti alla parte teorica, alle esercitazioni pratiche ed alle verifiche del livello di apprendimento.

     1) Elementi di igiene:

     teoria: ore 35;

     esercitazioni: ore 10;

     verifiche: ore 12.

     Contenuti formativi:

     a) fattori generali di salubrità dell'ambiente riguardanti:

     aria atmosferica;

     clima;

     suolo;

     sistema fognario;

     b) esigenze igieniche per l'individuo e per la convivenza di più persone in un ambiente delimitato: il microclima. Ventilazione, umidità, illuminazione. Smaltimento dei rifiuti nel territorio;

     c) caratteristiche degli arredi e degli ausili per le attività della vita domestica;

     d) concetto di prevenzione, cura e riabilitazione;

     e) prevenzione ed educazione alla salute: modalità di trasmissione delle malattie infettive, prevenzione delle infezioni. Le infezioni ospedaliere: prevenzione. Il lavaggio delle mani;

     f) l'igiene in ospedale: vie di transito e percorsi - Caratteristiche igieniche dei servizi (cucina, lavanderia, guardaroba, ecc.). Igiene degli arredi e dei presidi medicali. Igiene delle aree a basso, medio ed alto rischio. Raccolta e smaltimento dei rifiuti in ospedale;

     g) la pulizia: definizione e scopi. Detersione, sanificazione, sanitizzazione ambientale. Metodi di pulizia. Pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti di degenza e dei locali adibiti a specifiche attività. Conoscenza, uso e manutenzione degli strumenti per l'igiene ambientale. Disinfezione: definizione e scopi. Metodi di disinfezione. I disinfettanti e loro criterio di impiego. Pulizia e disinfezione di utensili, presidi e strumenti usati per l'assistenza. Pulizia e disinfezione delle apparecchiature collegate con il malato. La sterilizzazione: mezzi e metodi di sterilizzazione. Modalità di preparazione del materiale da sterilizzare;

     h) igiene personale degli operatori (compresa la divisa, le calzature, ecc.). Prevenzione delle infezioni occupazionali e dei rischi individuali derivanti dal contesto lavorativo.

     2) Attività domestico-alberghiere:

     teoria: ore 15;

     esercitazioni: ore 5;

     verifiche: ore 5.

     Contenuti formativi:

     a) arredo attrezzature dell'unità di degenza. Letto semplice e letto articolato: caratteristiche ed accessori. Pulizia dell'unità di degenza.

     b) rifacimento del letto vuoto;

     c) rifacimento del letto occupato in collaborazione con l'infermiere professionale. Cambio, raccolta, trasporto e cernita della biancheria sporca, infetta, pulita, sterile.

     3) Igiene della persona:

     teoria: ore 30;

     esercitazioni: ore 10;

     verifiche: ore 6.

     Contenuti formativi:

     a) modalità di esecuzione, in collaborazione con l'infermiere professionale, delle cure igieniche parziali e totali a persone autonome e non collaboranti. Pulizia e riordino del materiale utilizzato. Prevenzione delle alterazioni cutanee da decubito in persone con limitazioni della mobilità o allettate. Modalità per la vestizione e svestizione della persona;

     b) elementi di fisiologia dell'eliminazione. Materiali biologici (urine, feci, vomito, espettorato): caratteri organolettici e loro significato. Modalità di raccolta e di invio di campioni di materiale biologico per analisi di laboratorio. Smaltimento dei materiali biologici. Modalità di aiuto nella eliminazione a persone non autosufficienti; utilizzazione e riordino di ausili.

     4) Mobilità e trasporto della persona;

     Trasporto dei materiali:

     teoria: ore 30;

     esercitazioni: ore 7;

     verifiche: ore 9.

     Contenuti formativi:

     a) posizioni abituali, posizioni assunte o fatte assumere obbligatoriamente a fini di cura. Assunzione e mantenimento delle posture: ausili e tecniche. Modalità per alzare una persona dal letto, dalla carrozzella, dalla poltrona, dalla sedia. Trasporto e accompagnamento di persone autonome, con barella, in carrozzella. Trasporto della salma;

     b) trasporto dei materiali: sistemi, modalità ed accorgimenti nel trasporto di farmaci, materiale biologico, sostanze pericolose, bombole di gas terapeudici. Ritiro e conservazione del materiale di fornitura economale, tecnica e sanitaria.

     5) Alimentazione:

     teoria: ore 20;

     esercitazioni: ore 10;

     verifiche: ore 5.

     Contenuti formativi:

     a) gli scopi dell'alimentazione e gli alimenti: il bisogno alimentare nelle varie età della vita. Educazione alimentare;

     b) l'alimentazione dell'uomo sano e dell'uomo malato. Principali regimi dietetici;

     c) l'igiene degli alimenti. Il trasporto degli alimenti. Approvvigionamento e conservazione degli alimenti. Principali tecniche di preparazione dei cibi. La distribuzione dei pasti: sistemi, modalità ed allestimento dei supporti ambientali. Preparazione della persona per il pasto. Ausili, modalità ed accorgimenti nel supporto all'assunzione dei pasti. L'igiene della persona dopo il pasto. Riordino dell'ambiente e pulizia degli ausili dopo il pasto.

     6) Relazione/Comunicazione:

     teoria: ore 25;

     esercitazioni: ore 8;

     verifiche: ore 5.

     Contenuti formativi:

     a) stato di salute: analisi del concetto di autonomia fisica, psichica e sociale;

     b) alterazioni dello stato di salute e condizioni di dipendenza assistenziale;

     c) la comunicazione verbale e non verbale. Il rapporto con il degente e con la sua famiglia;

     d) il rapporto intra ed inter équipe. Il lavoro di gruppo;

     e) l'etica comportamentale - La divisa ed il suo significato;

     f) rapporti dell'operatore tecnico addetto all'assistenza con particolari tipi di utenza: pazienti in fase terminale (oncologici) o affetti da patologie "emarginanti" - tossicodipendenti, portatori di A.I.D.S. o di turbe psichiche. Riposte emozionali e comportamentali al dolore e alla sofferenza da parte del paziente e dell'operatore.

     7) Elementi di legislazione:

     teoria: ore 15;

     esercitazioni: -;

     verifiche: ore 6.

     Contenuti formativi:

     a) la Costituzione;

     b) il Servizio sanitario nazionale: principi ed obiettivi della legge n. 833/1978 e successive modifiche;

     c) l'Unità sanitaria locale: struttura, organizzazione e funzioni. I servizi sanitari: ospedale, dipartimento, unità operative, distrette e loro finalità;

     d) doveri, responsabilità e diritti dell'operatore tecnico addetto all'assistenza. Il segreto d'ufficio;

     e) cessazione del rapporto di impiego.

     8) Nozioni di primo soccorso e pronto intervento:

     teoria: ore 20;

     esercitazioni: ore 10;

     verifiche: ore 6.

     Contenuti formativi:

     primo soccorso: avvertenze e norme. Nozioni elementari per riconoscere le modificazioni delle funzioni vitali: dispensa, pallore, cianosi, sudorazione. Posizionamento e corretto trasporto del traumatizzato.

     9) Prestazioni in ambiente extraospedaliero:

     teoria: ore 30;

     esercitazioni: ore 10;

     verifica: ore 6.

     Contenuti formativi:

     a) day-hospital: definizione, indicazioni a tale tipo di trattamento, criteri per l'ammissione degli utenti. Personale assegnato ed operante in strutture a ciclo diurno. Mansioni dell'operatore tecnico addetto all'assistenza in strutture a ciclo diurno;

     b) assistenza domiciliare: definizione, indicazioni al trattamento domiciliare. Tipologie di utenze trattabili a domicilio. Mansioni dell'operatore tecnico addetto all'assistenza in regime di assistenza domiciliare. Abilità richieste all'operatore nel trattamento di utenti a domicilio (abilità relazionali nei confronti dell'utente, della famiglia, degli operatori sanitari e sociali: capacità di individuare e segnalare situazioni a rischio per l'utente; capacità di valutare le proprie attività);

     c) strutture protette (per handicappati o anziani). Case di riposo. Comunità-alloggio per tossicodipendenti, ecc.

 

 

ALLEGATO 3

(di cui all'art. 1, 2° comma, del regolamento)

Modello di attestato di qualifica di operatore tecnico addetto all'assistenza

 

     ..........................................................................................................................................

     (denominazione dell'Ente)

     Scuola ...............................................................................................................................

     ...........................................................................................................................................

     (eventuale denominazione)

     (Istituita con ................................................. del ..............................................................)

     ..............................................................................nat ..... a ..............................................

     il ..........................................., ha superato nell'anno .........................................................

     la prova teorico-pratica prevista dall'art. 14 del decreto del Ministro della sanità ................

     Si rilascia pertanto a ......................................................................... il presente

     Attestato di qualifica di operatore tecnico addetto all'assistenza

     ....................................................................................... Il legale rappresentante dell'Unità

     sanitaria locale o della scuola o dell'Ente

     ....................................................................................... Rappresentante del Ministero

     della sanità

     ....................................................................................... Rappresentante della regione

     (ovvero: rappresentante della provincia autonoma di ..............)

     ................................................

     (luogo e data)

 


[1]  Articolo annullato dalla Corte costituzionale con sentenza 20 luglio 1992, n. 341.

[2]  Articolo annullato dalla Corte costituzionale con sentenza 20 luglio 1992, n. 341.